Sabato, 08 Ottobre 2022 06:31

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Movida notturna tra divertimento e conseguenze giuridiche In evidenza

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Di Emilio Graziuso (*), 8 ottobre 2022 - Più volte pervengono alla redazione richieste di chiarimento in merito ai propri diritti di cittadini i cui sonni sono disturbati dalla movida dei locali sottostanti la propria abitazione.

Nell’ “Agorà” di oggi abbiamo, quindi, deciso di affrontare l’argomento nella speranza di fornire informazioni utili a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione dei lettori che ci hanno segnalato la problematica.

Al riguardo, riteniamo opportuno soffermarci su due principi enunciati dalla Corte di Cassazione, dai quali deriva, a seconda delle circostanze, la possibilità del cittadino di chiamare in causa la Pubblica Amministrazione o il gestore del locale o dei locali dai quali provengono rumori, schiamazzi, musica o altri fattori di disturbo nelle ore notturne.

1)Il cittadino può citare in causa la Pubblica Amministrazione, qualora ravvisi, da parte di quest’ultima, l’inosservanza di regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, qualora le immissioni intollerabili per la salute umana, provengano da bene pubblico o da impianto e, quindi, locale, privato realizzato sulla base di provvedimento amministrativo.

Cosa può chiedere in questi casi il cittadino che si ritiene leso?

a)il risarcimento del danno;

b)la condanna della Pubblica Amministrazione ad un “obbligo di fare” (tra i quali rientra l’obbligo di “far cessare” le immissioni moleste).

2)Spetta al gestore di un locale aperto anche nelle ore notturne di impedire gli schiamazzi ed i rumori che disturbano le occupazioni, il riposo o la tranquillità delle persone.

Schiamazzi o rumori, naturalmente, provenienti dagli avventori del locale o dall’attività ivi svolta.

Il gestore del locale risponde, quindi, del reato di disturbo delle occupazioni e del riposto delle persone, anche quando non impedisce i continui schiamazzi provocati da coloro che sono in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne.

Grava, infatti, sul gestore lo specifico obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non assuma i connotati di comportamenti contrari all’ordine ed alla tranquillità pubblica.

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Autore (*)

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

 

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