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Di Emilio Graziuso, 22 marzo 2025 - Il risarcimento del danno è, indubbiamente, uno dei profili di diritto maggiormente dinamici e che suscita l’interesse non solo degli operatori tecnici ma anche delle persone e, quindi, dei lettori della nostra rubrica.

A differenza di altre branche del diritto, il risarcimento del danno è, inoltre, un ambito nel quale la giurisprudenza ha un ruolo fondamentale.

Al di là delle norme che governano la materia, infatti, sono le sentenze che periodicamente aggiungono nuovi tasselli ad un mosaico in continua costruzione.

Ed è proprio dei giorni scorsi una interessante pronunzia con la quale un Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell’animale di affezione.

Era successo che una famiglia aveva affidato il proprio cane ad una pensione ed al momento del ritiro lo ritrovava morto.

Il Tribunale, investito della causa di risarcimento del danno per l’accaduto, ha operato una lettura contemporanea delle norme in materia risarcitoria attraverso tenendo conto delle abitudini sociali e dei relativi valori.

Di conseguenza, ha ritenuto che la perdita del cagnolino, animale d’affezione per antonomasia, comporta la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale ed affettiva, la quale è tutelata dall’art. 2 della Costituzione.

Nel testo della sentenza si legge che “il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale”.

Il rapporto particolarmente profondo con il cagnolino è stato provato dai danneggiati attraverso fotografie dalle quali si desumeva che esso era considerato un membro a tutti gli effetti della famiglia e come tale era trattato.

In altri termini, i soggetti dichiaratisi danneggiati hanno dimostrato l’esistenza di un vero e proprio rapporto affettivo con il cane, dalla morte del quale è scaturita una grave sofferenza.

Altro aspetto preso in esame dal Tribunale è la circostanza che durante la permanenza in pensione del cane, i danneggiati non sono mai stati informati delle condizioni di salute dello stesso subendo, quindi, il trauma di una scoperta inaspettata, tra l’altro avvisati dalla polizia municipale.

Non è sfuggita al Tribunale adito la circostanza che al momento della consegna alla pensione, il cane  era ancora giovane, godeva di buona salute ed era stato sottoposto a tutte le vaccinazioni.

Varie, comunque, le responsabilità della struttura riscontrate.

Innanzitutto dall’autopsia era emerso che il cane era morto qualche giorno prima della denunzia di decesso.

Inoltre, erano state riscontrate, al momento del ritiro degli effetti del cane, peraltro non trovati, scarse condizioni igieniche e di pulizia nelle quali versava la struttura.

Ancora che nessuna misura era stata adottata dalla direzione della struttura.

Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto il risarcimento del danno ed in particolare del:

1)danno patrimoniale di importo pari ad € 950,00 (somma corrisposta per acquisto del cane), € 325,00 (spese per il servizio pensione), € 72,00 (per esame autoptico e smaltimento cadavere) ed € 26,00 (spese per accesso atti amministrativi al Comune);

2)danno non patrimoniale:

a)€ 6.000,00 per proprietaria;

b)€ 4.000,00 per ciascun componente della famiglia diverso dalla proprietaria.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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