La norma è andata in vigore già da subito e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito immediatamente le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione per l’avvio dell'attività del lavoratore autonomo occasionale.
Per non incorrere nella sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale – sulla scorta di lettera di incarico scritta - la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’avvio dell’attività lavorativa all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione.
Come già anticipato, una volta messe a punto tutte le routine, la procedura comunicativa sarà telematica e sarà analoga alle modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (il c.d. lavoro a chiamata).
Intanto, nell’attesa che il Ministero del Lavoro completi l’aggiornamento telematico, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail (magari meglio via pec) ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco potrà essere richiesto al proprio commercialista o al consulente del lavoro ma anche presso questa redazione).
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome, cognome, data e luogo di nascita, resid. e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
- sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico) ;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Ad ogni buon conto si ricorda che per “lavoratori autonomi occasionali” si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente e quindi con attività svolta in maniera occasionale e non abituale.
A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.
Dal punto di vista contributivo il prelievo INPS scatta soltanto al superamento della franchigia di 5 mila euro di redditi in un anno solare. Al superamento di tale soglia quindi, è d’obbligo l’iscrizione alla Gestione separata INPS e l’applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore, il resto è in capo al committente) pari per il 2021:
- Al 33,72% in caso di soggetti non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- Al 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie;
Il prelievo INPS è applicato sulla sola parte di compensi eccedenti i 5.000 euro.
Per ogni altro riferimento
(allegata Circolare)
Link riferimento: ( https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/35184-limite-del-contante-e-nuove-procedure-per-il-lavori-occasionali.html )
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Mario Vacca