Di Daniele Trabucco (*) Belluno 24 aprile 2022 -
L’art. 49 del Trattato sull’Unione Europea articola in cinque fasi il procedimento di adesione all’ordinamento comunitario:
1. Domanda di adesione: il paese che soddisfa tutti i requisiti, presenta una richiesta formale al Consiglio dell’Unione Europea, il quale informa il Parlamento, la Commissione e i parlamenti nazionali della domanda di adesione;
2. Status di candidato: lo status di “paese candidato” viene concesso dal Consiglio dell’UE a seguito di un parere favorevole da parte della Commissione ed è soggetto all’avallo del Consiglio Europeo;
3. Negoziati: a seguito di una decisione unanime del Consiglio dell’UE si aprono i negoziati, i quali si svolgono durante le conferenze intergovernative tra i governi dei paesi dell’UE e quello del paese candidato. Ciascuna area del corpo della legislazione dell’UE (diviso in circa 35 aree politiche o “capitoli tematici”) è negoziata separatamente. Durante la fase di preadesione, la Commissione segue gli sforzi dei paesi candidati nell’attuazione della legislazione e assiste i paesi nel corso del processo con strumenti di finanziamento di preadesione (come TAIEX). Esistono alcune disposizioni transitorie che le parti possono decidere di introdurre gradualmente;
4. Processo di screening: è una fase che si svolge parallelamente ai negoziati e ha lo scopo di verificare se i singoli elementi dell’acquis (il corpo della legislazione dell’UE) di un determinato capitolo sono stati recepiti nella legislazione del paese candidato e solo quando il paese dimostra di aver già attuato tutti gli elementi di quel capitolo, esso può essere chiuso definitivamente, a meno di disposizioni speciali. La Commissione tiene informati il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo nel corso del processo, per mezzo di relazioni annuali che vengono discusse nel Parlamento, il quale presenta le proprie osservazioni attraverso delle risoluzioni. Il paese candidato è tenuto a stilare dei programmi nazionali annuali in cui valuta il proprio stato di attuazione rispetto ai diversi capitoli dell’acquis;
5. Adesione: l’obiettivo finale dei negoziati è quello di preparare un trattato di adesione. L’adesione deve essere approvata dal Consiglio dell’UE all’unanimità e deve ricevere l’approvazione del Parlamento europeo. Il trattato viene poi firmato da ciascuno dei paesi dell’Unione europea e dal paese in via di adesione e ratificato da ciascun paese dell’UE e dal paese in via di adesione, ciascuno secondo le proprie procedure costituzionali.
Un percorso cui anche la Repubblica di Ucraina, se vuole aderire, deve obbligatoriamente seguire.
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(*) Prof. Daniele Trabucco
Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.
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