Sabato, 27 Aprile 2024 06:22

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: il contratto di convivenza In evidenza

Scritto da
Emilio Graziuso Emilio Graziuso

Di Emilio Graziuso 27 aprile 2024 - Nell’Agorà del Diritto di questa settimana parliamo di un tema quanto mai attuale e, per molti versi, ancora poco conosciuto: il contratto di convivenza.

Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la cosiddetta legge Cirinnà (quest’ultima, come è noto, ha anche istituito le unioni civili per coppie omosessuali), per la tutela e la regolamentazione delle coppie di fatto, fenomeno diffusissimo nella società odierna.

Il contratto di convivenza è un accordo, che deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità - con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico - con il quale i conviventi (persone maggiorenni di diverso o dello stesso sesso) disciplinano i propri rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.

Affinché il contratto in esame sia valido è necessario che sussista un legame stabile tra i sottoscrittori dal punto vista affettivo e di assistenza morale e materiale.

Inoltre, le parti non devono essere legate da rapporti di parentela, affinità, adozione nonché da matrimonio o da unione civile.

Ma quali sono gli aspetti patrimoniali che possono essere regolamentati con il contratto di convivenza?

A mero titolo di esempio, ricordiamo che l’accordo in esame può riguardare:

1) le modalità di partecipazione alle spese comuni;

2) i criteri di attribuzione della proprietà di beni acquistati durante la convivenza;

3) la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Come ogni contratto, anche da quello di convivenza derivano obblighi giuridici a carico dei sottoscrittori con tutte le conseguenze proprie dell’inadempimento nel caso di violazione degli stessi.

In caso di cessazione della convivenza, qualora una delle due parti verta in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, lo stesso avrà diritto agli alimenti per un lasso di tempo proporzionale alla durata della convivenza.

Il contratto di convivenza può essere sciolto nei casi previsti dalla legge, tra i quali ricordiamo:

1) morte di uno dei conviventi;

2) successivo matrimonio o unione civile tra le parti o con terzi;

3) accordo tra le parti avente la stessa forma del contratto di convivenza.

La stipula del contratto e le sue vicende successive (modifica delle condizioni o risoluzione) devono essere registrate presso l’Ufficio anagrafe competente ed annotate nel certificato del contratto di convivenza.

LOGO_associazione-nazionale-1-300x198.png

 

(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

È GRATIS! Clicca qui sotto e compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna quotidiana.



"Gazzetta dell'Emilia & Dintorni non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio e a conservare la nostra indipendenza, con una piccola donazione. GRAZIE"