A questa problematica, aumentata sensibilmente a seguito della pandemia, abbiamo dedicato già alcuni articoli della rubrica ma nei giorni scorsi si è pronunziata al riguardo la Corte di Cassazione e, per questo motivo, abbiamo deciso di puntare nuovamente i riflettori sul tema.
Analizziamo, quindi, insieme quanto disposto dalla Suprema Corte.
Un consumatore si era visto addebitare sul proprio conto corrente una ingente somma di denaro a seguito di un’operazione dallo stesso non effettuata e, pertanto, prontamente contestata.
Non essendo riuscito a definire bonariamente la controversia, il consumatore è stato, quindi, costretto a promuovere una causa che lo ha condotto sino alla Corte di Cassazione per l’accertamento della responsabilità della società con la quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente.
E così, la Suprema Corte ha sancito una serie di principi che saranno sicuramente utili a molti consumatori vittime di truffe informatiche.
Più in particolare:
1)il professionista (sia essa Banca o Posta o altra società di gestione carte di credito) deve agire utilizzando la diligenza “dell’accorto banchiere” allo stesso richiesta;
2)in caso di contestazione da parte del consumatore, dovrà essere il professionista a fornire al Giudice la prova del corretto adempimento dell’obbligazione;
3)nel caso di operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici è necessario garantire la fiducia degli utenti che utilizzino tale sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori) e, pertanto, il professionista, dovrà assumersi il rischio professionale nell’ambito dell’esercizio del servizio erogato;
4)il rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento è del tutto prevedibile ed evitabile da quest’ultimo con l’adozione di appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente;
5)il professionista dovrà dimostrare in giudizio la riconducibilità dell’operazione al cliente.
Di recente, prima della pronunzia della Corte di Cassazione, in altri contenziosi promossi da consumatori rimasti vittima di truffe informatiche, l’Autorità Giudiziaria e L’Arbitro Bancario Finanziario hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno di questi ultimi, sempre sulla base della mancata adozione da parte del soggetto professionale di tutte le misure più idonee a prevenire l’evento lesivo per i propri clienti.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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