Domenica, 04 Luglio 2021 10:02

Sostegni Covid alle Imprese - Il contratto di rioccupazione disciplinato nel “Sostegni Bis” - In evidenza

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Di Mario Vacca Parma, 4 luglio 2021 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Legge n. 73/2021 (c.d. decreto "Sostegni bis") vede la luce il contratto di rioccupazione, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati. 

L'incentivo è operativo per assunzioni  dal 1° luglio 2021 ed entro il 31 ottobre 2021, con contratto a tempo indeterminato da stipularsi in forma scritta al fine della prova e che preveda un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi. 

Il progetto ha come scopo quello di adeguare le competenze dell’interessato al nuovo contesto lavorativo post pandemia. Una volta conclusosi tale periodo di inserimento entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso.

Se azienda o lavoratore non interrompono il rapporto (in linea con quanto previsto dall’art. 2118 cod. civile), questo prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Le aziende che stipulano contratti di rioccupazione, esclusi i datori di lavoro domestico ed il settore agricolo, hanno diritto, per un periodo di sei mesi, all’esonero totale dal versamento dei contributi INPS a carico delle stesse, ad esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6 mila euro annui.

L’agevolazione è fruibile soltanto da quei lavoratori che abbiano avuto già precedenti rapporti di lavoro (disoccupati) e sono esclusi coloro che non abbiano  mai avuto alcun rapporto di lavoro (inoccupati). E’ necessario che il lavoratore dichiari in forma telematica, la propria immediata disponibilità (DID), da effettuare tramite accesso Spid o presso il centro per l’impiego. 

L’esonero è negato alle aziende che nella stessa unità produttiva interessata dal rapporto di lavoro agevolato - nei sei mesi precedenti l’assunzione - abbiano fatto ricorso a:

  • Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi

Il  datore di lavoro incorre nella perdita e/o la revoca del beneficio contributivo quando:

  • Licenzia il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento;
  • Licenzia per giustificato motivo oggettivo (individuale o collettivo) un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva ed inquadrato con il medesimo livello e categoria legale di inquadramento, del dipendente oggetto di sgravio, nei sei mesi decorrenti dall’assunzione di quest’ultimo;

A fronte delle dimissioni dell’interessato, il datore ha diritto allo sgravio per il periodo di effettiva durata del rapporto.

L’esonero dal versamento dei contributi è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai primi sei mesi, con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

La piena efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e soggiace ai limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Evidentemente, anche in considerazione di tale autorizzazione - ad oggi - le Istituzioni  non hanno fornito precise indicazioni operative e pertanto lo sgravio non sarà immediatamente operativo dal primo luglio ma potrà essere considerato a recupero. 

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

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