Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha pubblicato il provvedimento prot. n. 298724/2018 per i chiarimenti del decreto c.d. Pace Fiscale.
di Mario Vacca Parma 11 novembre 2018 - Il provvedimento che segue precisazioni già intervenute si concentra sul corretto calcolo dei termini ed evidenzia che la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero si perfeziona con il versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata entro il termine del novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997, ovvero assume rilevanza la sospensione derivante da:
eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997.
da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, D.Lgs. 218/1997,
presentate entro il 23 ottobre 2018. E' espressamente previsto che il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata debba rinunciare alle istanze appena richiamate.
A tal riguardo, nell'eventualità il contribuente avesse presentato istanza per l'accertamento con adesione, il termine per aderire alla nuova definizione scadrà il 23.11.2018, o se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto); diversamente, se all'istanza di accertamento con adesione avesse fatto seguito la sottoscrizione dell'accordo, e quest'ultima è sia avvenuta entro il giorno 24.10.2018, gli importi dovranno essere versati entro il termine del 13.11.2018.
Dopo il versamento dell'intero importo o del pagamento il contribuente dovrà consegnare la quietanza dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente.