Domenica, 04 Novembre 2018 08:40

La riforma della crisi d’impresa cambierà anche le regole sul tema del sovraindebitamento. In evidenza

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La legge 3 del 2012, meglio nota come legge salva suicidi per i contribuenti in crisi da sovraindebitamento è attualmente una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economica.

di Mario Vacca Parma 3 novembre 2018 - In sostanza, la legge salva suicidi è la possibilità per i privati cittadini, ovvero artigiani, agricoltori, commercianti di rivolgersi al tribunale a seguito di una crisi da sovraindebitamento. In caso di situazione di effettiva difficoltà economica e a seguito degli accertamenti di giudice ed esperto contabile, il privato cittadini potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti ed averi del debitore.

Le disposizioni delle legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.

Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ('art. 6, comma 2, lett. a, Legge 3/2012)

Con la legge oggi vigente in caso si sovraindebitamento il debitore può:

- Pagare i suoi debiti secondo le effettive disponibilità;
- Sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie, ecc)
- Dilazionare il pagamento dell'iva;
- Stralciare i debiti chirografari (i debiti senza ipoteca);
- Richiedere al Tribunale la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi che supporti il debitore nella gestione della situazione e tuteli le parti.

Tali definizioni vengono mantenute anche nella bozza di riforma che presenta ulteriori novità:

- il limite temporale di 5 anni per la reiterazione della istanza di esdebitazione;
- il limite massimo di 3 richieste;
- la previsione di disposizioni specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentare un unico piano congiunto;
- la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri del medesimo nucleo familiare;
- la responsabilizzazione del soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni di tipo processuale in caso di violazione di specifiche regole di condotta.

Al debitore meritevole ma incapiente si concede la possibilità di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta presente o futura, il tutto in funzione della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della propria famiglia.

 

 

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