La decisione accoglie il ricorso presentato da un gruppo di psicologi contro le modifiche al Codice Deontologico apportate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) e ne impone il totale annullamento, compreso il risultato del poco trasparente referendum di settembre 2023. La sentenza sancisce inoltre l’obbligo di una nuova consultazione referendaria, ponendo un chiaro freno a quella che è stata definita una grave violazione di diritti fondamentali dei professionisti del settore.
Al centro del dibattito si trova la “premessa etica”, un testo introduttivo che racchiude i principi fondanti delle norme deontologiche degli psicologi italiani. Secondo il Consiglio di Stato, questa premessa non rappresenta un elemento accessorio del Codice, bensì un nucleo valoriale imprescindibile. Nella sentenza si legge: “Reca l’impronta valoriale ispiratrice delle norme deontologiche, rappresentandone una parte rilevante senza la quale non è possibile ritenere validamente approvato il Codice deontologico”.
Tuttavia, il CNOP aveva deciso di escludere questa premessa dal testo sottoposto al voto referendario, sottraendola così al giudizio dei professionisti e violando, secondo i ricorrenti, la legge n. 56 del 18 febbraio 1989, che regolamenta la procedura di approvazione delle modifiche al Codice Deontologico.
La decisione del CNOP di eliminare unilateralmente la premessa etica è stata definita dai ricorrenti come un abuso di potere, che ha privato la comunità professionale di un momento cruciale di partecipazione e riflessione collettiva.
Non si tratta, infatti, solo di una questione formale, ma di un problema sostanziale: il testo in questione contiene principi chiave come il rispetto della dignità umana, la responsabilità sociale, l’integrità professionale e il valore della competenza.
Secondo il Comitato Nazionale Psicologi EDSU, che ha sostenuto il ricorso, la modifica al codice etico non nasceva da un semplice adeguamento normativo, ma rispondeva a pressioni esterne, riconducibili al metacodice dell’EFPA (European Federation of Psychologists' Associations), un documento sovranazionale che propone linee guida condivise per i codici etici degli psicologi europei.
La sentenza sottolinea l’importanza di rispettare le disposizioni di legge, che prevedono che ogni modifica al Codice Deontologico debba essere approvata tramite referendum dagli iscritti all’Ordine. Ciò non rappresenta, come sottolineato dal Comitato Nazionale Psicologi EDSU, una concessione del CNOP, ma un diritto sancito dalla legge.
Il Comitato Nazionale Psicologi ha ribadito la necessità di garantire che tutti gli iscritti possano essere adeguatamente informati, discutere liberamente e votare in piena autonomia sulle norme che regolano la professione. Questo episodio pone l’accento su un problema di fondo: il rapporto tra le istituzioni di categoria e la comunità professionale, che richiede maggiore trasparenza e un più ampio coinvolgimento.
La sentenza del Consiglio di Stato ha profonde implicazioni per il futuro della professione psicologica in Italia. Non solo riafferma il primato della democrazia interna, ma stabilisce un precedente che potrà essere richiamato in future dispute. L’obbligo di una nuova indizione del referendum rappresenta una vittoria per chi crede nella partecipazione e nel rispetto delle regole.
La vicenda si chiude con una lezione chiara: le norme deontologiche, cuore pulsante di ogni professione, non possono essere decise senza un coinvolgimento pieno e consapevole della comunità. Il rispetto della verità e del codice etico passa attraverso la tutela dei diritti democratici e la trasparenza delle istituzioni. Ora, gli occhi di tutti sono puntati sul CNOP, chiamato a rispondere delle proprie azioni e di conseguenza invitato a dimettersi per aver contribuito solo a far appesantire il clima di comunicazione tra professionisti e inficiato il significato nobile dell’etica e della deontologia.
Una vittoria della verità, della democrazia e della professionalità, che pone le basi per un futuro più giusto e partecipativo per la Psicologia italiana.
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