Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 15 agosto 2021 - La salute, nell'art. 32, comma 1, della Costituzione vigente ha una duplice valenza: è diritto della persona, ma è anche interesse collettivo. Ai fini della tutela di quest'ultimo, il legislatore può rendere obbligatorio un certo trattamento sanitario, come del resto prevede il comma 2, ma non può sacrificare totalmente la salute quale diritto individuale. La sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale è chiara a riguardo: nessuno può essere chiamato a sacrificare la propria salute fosse anche per quella di tutti. Pertanto, nella logica del bilanciamento, la prevalenza dell'interesse collettivo deve rispondere ai criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.
Come mai, allora, nel decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, in particolare nell'art. 4 concernente l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, il Governo prima, ed il Parlamento poi in occasione della conversione in legge, non hanno indicato in maniera puntuale e precisa gli strumenti diagnostici cui l'obbligando può sottoporsi prima della inoculazione per escludere, ragionevolmente, possibili ed eventuali effetti avversi più o meno reversibili?
Con la sentenza n. 258/1994 il giudice delle leggi è stato molto chiaro: pur dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità sulla legge ordinaria dello Stato 27 maggio 1991, n. 165 sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B e sulle leggi formali 04 febbraio 1966 n. 51, 06 giugno 1939 n. 891, 05 marzo 1963 n. 292, 20 marzo 1968 n. 419 (sulla vaccinazione obbligatoria antipolio, antidifterica, ed antitetanica) rispetto all'art. 32 Cost., ha formulato un monito al legislatore affinché "siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze".
Accertamenti assenti nel caso della vaccinazione contro l'agente virale Sars-Cov2.
(Prof. Daniele Trabucco)
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(*) prof. Daniele Trabucco. Costituzionalista presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/INDEF.
Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.