Domenica, 23 Maggio 2021 07:40

“Dentro la Costituzione” - I Decreti-Legge "MINOTAURO" In evidenza

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Firma della Prima Costituzione Firma della Prima Costituzione

Diciannovesimo appuntamento con la rubrica "Dentro la Costituzione". Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, docente di diritto Costituzionale, entrerà tra le pieghe della nostra Costituzione per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, e calata nei  fatti di attualità. Stato di emergenza, crisi sanitaria, diritti, e decretazione del Governo. La parola al costituzionalista.

Di Daniele Trabucco (*)  Belluno 23 maggio 2021 75° giorno dell'anno 2 dell'era  COVID-19 - domenica - 

La gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato il Governo della Repubblica ad adottare, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 della Costituzione vigente, tutta una serie di decreti-legge per fronteggiare la diffusione dell'agente virale. 

Ora, al di là dell'utilizzo di provvedimenti provvisori aventi forza di legge "ad efficacia differita" che, come ha precisato la Corte costituzionale con la sentenza n. 16/2017, può essere consentita solo per "qualche aspetto", stiamo assistendo ad una nuova forma di abuso nella decretazione legislativa d'urgenza: i cosiddetti "decreti Minotauro" per utilizzare un'espressione del prof. Stefano Ceccanti. 

Lo stesso Comitato per la legislazione si è pronunciato contro questa prassi. L'Esecutivo adotta un decreto-legge e, durante l'iter di conversione in legge formale da parte delle due Camere entro il termine perentorio di sessanta giorni (pena la sua decadenza con effetto retroattivo, ossia ex tunc), il Governo, con un nuovo provvedimento provvisorio, interviene sulla disciplina in vigore, apportando modifiche. 

É quanto avvenuto con il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 rispetto alla disciplina introdotta nel decreto n. 52/2021 (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla validità del certificato verde che passa da sei a nove mesi). Il giudice delle leggi, in un caso analogo (cfr. sent. n. 58/2018), ha censurato una simile operazione poiché recante "pregiudizio alla chiarezza e all'intellegibilità dell'ordinamento". 

 A questo si aggiunga come la disposizione normativa dell'art. 16, comma 2, del decreto n. 65/2021 stabilisca che resta fermo, per quanto non modificato dalla nuove fonte, ciò che è previsto nel decreto n. 52/2021 (c.d. "riaperture").

In altri termini, si reitera la fonte-atto precedente oltre i limiti ammessi dalla sentenza n. 360/1996, mancando sia i nuovi presupposti giustificativi, sia il contenuto normativo sostanzialmente diverso dal momento che, nelle parti non disciplinate dal nuovo decreto, si applicano le disposizioni normative del precedente le quali, in questo modo, godono di un termine di vigenza più lungo.  

Abbiamo bisogno di Teseo..., ma subito.

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(Prof. Daniele Trabucco)

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(*) prof. Daniele Trabucco. Costituzionalista presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/INDEF. 

Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.