Per fare solo alcuni esempi, questo ha portato a:
- un'espansione della concorrenza in tutti i settori industriali
- una maggiore pressione sui profitti
- un numero maggiore di nuovi operatori sul mercato
- un cambiamento nelle fonti di guadagno
Per molte aziende, stare al passo con il ritmo frenetico della digitalizzazione aziendale è diventata una questione di sopravvivenza. I vantaggi della digitalizzazione delle imprese non possono più essere ignorati.
Il decreto legge n.185 del 29 novembre 2008, convertito con legge n.2 del 28 gennaio 2009, apportava notevoli cambiamenti per le società a responsabilità limitata che, oltre a interessare il trasferimento delle quote di partecipazione, adempimento già innovato in chiave “digitale” dall’art.36 della L. n.133/08, aboliva l’obbligo di tenuta del libro soci, attribuendo un nuovo ruolo al Registro imprese.
All’epoca le Srl trovavano una sostanziale innovazione, in ordine agli obblighi civilistici, con l’abrogazione della tenuta del libro soci e la scomparsa dell’obbligo di comunicare, contestualmente al deposito del bilancio di esercizio, l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La portata della norma era notevole, semplicemente pensando che le funzioni in precedenza svolte dal libro dei soci erano trasferite al Registro delle imprese (ove ha sede ed è iscritta la società).
Oggi, la dematerializzazione delle quote di Srl-Pmi comporta la conseguenza che a queste quote occorre applicare la medesima disciplina delle azioni di Spa ammesse al sistema di gestione accentrata, e precisamente, la medesima disciplina in tema di esercizio dei diritti e di legittimazione del socio (con riguardo, ad esempio, al diritto di riscuotere il dividendo, al diritto di intervenire in assemblea e al diritto di esprimere il voto), in tema di trasferimento della quota a un acquirente, in tema di vincoli sulla quota.
E’ la legge 21/2024 che ha disposto la reintroduzione del libro soci nelle Srl- Pmi, per quelle che intendono avvalersi del regime di dematerializzazione, dal momento che il trasferimento delle quote scritturali non viene più iscritto nel Registro delle imprese.
Le comunicazioni pervenute dagli intermediari per le operazioni di passaggio quote dovranno essere registrate nel nuovo libro entro 30 giorni dalla notifica.
Il Sistema di dematerializzazione delle quote delle srl si applica a quelle qualificabili come “Pmi” e pertanto, si rende necessario individuare i parametri che rendano tale una società.
Secondo la Raccomandazione della Commissione Ue 2003/361/Ce, sarebbero da considerate Pmi le imprese che:
- abbiano meno di 250 occupati;
- un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Sarebbe da non trascurare la Direttiva Delegata n. 2775/2023 Pubblicata in Gazzetta dell'Unione Europea che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, per e capire se e come potrebbe impattare sulle soglie delle Pmi.
___________________________________________