E tra questi, già nelle prossime settimane, ce ne sono alcuni che contengono dei bocconi amari per alcune forze politiche.
Oltre agli emendamenti annunciati con il precedente articolo troviamo una serie di altre novità, ad esempio, sono state inserite misure importanti per consentire una nuova proroga della rateazione delle cartelle esattoriali scadute e per procrastinare i rimborsi da parte di chi, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, professionisti ha beneficiato dei 'prestiti Covid' con garanzia pubblica.
Vediamoli nel dettaglio:
- Proroga al 30 aprile 2022 per la richiesta di nuove rateazioni delle cartelle esattoriali da parte dei cittadini che, durante il Covid, non sono riusciti a pagare le rate di un precedente piano. Il beneficio riguarda i contribuenti decaduti da piani di rateazione prima dell’inizio dello stop alla riscossione causata dal Covid e pertanto è possibile richiedere una nuova dilazione pari a 72 rate, entro il 30 aprile 2022;
- Gli aiuti alle imprese secondo il Temporary Framework UE sugli aiuti di stato, sono estesi al 30 giugno 2022 con la conseguenza che per quanto riguarda i finanziamenti fino a 30mila euro erogate dal Fondo di garanzia PMI con rate di rimborso previste nel 2022, possono godere di una sospensione di ulteriori sei mesi.
- Per quanto concerne i bonus edilizi diversi dal Superbonus si segnala la conferma esplicita, espressa tramite un preciso emendamento al decreto, dell’esclusione dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità per le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 in relazione a interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Nel “decreto energia” approvato il 18 febbraio dal consiglio dei ministri hanno trovato posto i termini per la rivalutazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni con un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che passa dall'11% della precedente versione della norma al 14%, concedendo agli interessati la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 15 giugno 2022 oppure in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 giugno 2022. L’aliquota del 14% si applica sull'intero valore di perizia mentre la rivalutazione produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. L’operazione è possibile soltanto attraverso la predisposizione, entro il 15 giugno 2022 di una perizia giurata che asseveri il maggior valore.
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Mario Vacca