Di Mario Vacca Parma, 12 dicembre 2021 - A partire dall’introduzione del nuovo codice della crisi d’impresa, abbiamo assistito pian piano ad una serie di innovazioni che, viste nell’insieme, apportano un significativo cambiamento alla capacità patrimoniale perfetta della Srl. Vediamo quali sono queste modifiche intervenute:
Il 14 febbraio 2019 vede la luce il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa” con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; un codice che mira a riformare le procedure concorsuali, e che – si può dire - finisce per riscrivere principalmente la storia della piccola e media impresa italiana.
Come detto anzitempo, il codice in materia di Crisi mette le mani nel codice civile laddove, l’art. 378 va a modificare sostanzialmente l’art. 2476 del Codice Civile aggiungendo un sesto comma che recita: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia dell’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”
All’art. 2486 c.c è inoltre aggiunto un terzo comma:
“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”
Ne sovviene quindi che per l’amministratore viene cancellata la capacità patrimoniale perfetta della SRL .
Le conseguenze possono essere le più disparate, sicuramente l’attività d’impresa potrebbe essere fortemente scoraggiata, in quanto questa modifica andrà a colpire particolarmente il piccolo imprenditore, la srl unipersonale che, di colpo, perderà così ogni forma di protezione.
Con questo colpo di spugna rischiano personalmente tutti gli amministratori di srl, in particolar modo quei professionisti che non sono neanche soci della stessa attività.
Diventa quindi imperativo realizzare un programma di protezione dei beni PRIMA che sorgano debiti pericolosi e PRIMA che il patrimonio della srl diventi insufficiente a coprire i debiti aziendali.
Naturalmente diventa ancora più importante dotarsi di un adeguato sistema di pianificazione e controllo della propria gestione, al fine di perseguire gli obiettivi operativi, economici, finanziari e organizzativi. Non dimentichiamo che lo stesso Codice della Crisi e dell’insolvenza impone all’organo amministrativo l’obbligo di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Il dovere di prevenzione della crisi è alla base della salvaguardia del valore dell’impresa e della sua continuità e pertanto si rende particolarmente importante cogliere i segnali di crisi con precisata velocità.
In continuum di quanto evidenziato poc’anzi l’articolo 2086 cod. civ., prevede che l’imprenditore abbia il dovere di:
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In questo coacervo di norme, si collocano le nuove disposizioni del D.L. 118/2021, , che introduce il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
In particolare, il requisito dell’organizzazione dell’impresa è richiamato nella sezione II dell’allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021, in cui è fornita una check-list per la redazione del piano di risanamento dalla quale si intuisce che una valida ed efficace organizzazione interna sia imprescindibile per acquisire le informazioni ed i documenti necessari all’imprenditore ed all’esperto eventualmente nominato, al fine di :
- valutare la fattiva esistenza di prospettive di risanamento;
- valutare il grado di difficoltà del risanamento (attraverso l’effettuazione del test operativo messo a disposizione);
- elaborare un piano di risanamento attraverso la stima dei flussi annui previsionali che possono essere messi al servizio del debito da ristrutturare.
In generale, l’assetto organizzativo dell’impresa è costituito dalla sua struttura organizzativa – ovvero la definizione delle funzioni e/o dei processi, distribuzione dei compiti e delle mansioni a uffici, reparti, addetti – e dalle modalità operative (procedure organizzative, mansionari, ecc.) che guidano il comportamento delle persone che fanno parte dell’organizzazione, e quindi più chiari e definiti siano i compiti assegnati a ciascun soggetto più efficiente sarà il documento e la conseguente organizzazione.
Ne consegue quindi che l’imprenditore capace di avere sotto controllo le informazioni aziendali condurrà una gestione molto più sicura e proattiva al cambiamento. In particolare avrà bisogno di:
- predisporre un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale;
- di stimare l’andamento gestionale anche attraverso opportuni indicatori di settore;
- predisporre un piano di tesoreria almeno a 6 mesi;
- disporre di situazioni contabili su più anni relativamente aggiornate e comunque non antecedenti di 120 giorni;
- monitorare l’andamento dei crediti commerciali, al fine di valutare i rischi di perdite su crediti e i tempi di effettivo incasso con prospetti chiari ed aggiornati;
- monitorare l’andamento delle giacenze di magazzino e della loro rotazione;
- verificare che le posizioni debitorie presenti in contabilità coincidano con quelle effettive (in particolare, debiti tributari);
- presumere le passività potenziali, creando appositi accantonamenti;
Gli impieghi per definire una buona organizzazione ed avere i dati sopra indicati non sono costi ma investimenti sul futuro dell’azienda anche quanto occorre dare mandato a professionisti esterni per un maggior controllo.
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