Martedì, 13 Settembre 2022 06:16

Italia: Interregno dei “poteri speciali” In evidenza

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Sabato 10 settembre, in rete ha fatto il giro tra gli internauti la notizia che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N 221 di venerdì 9 agosto, il DPCM del 1° agosto 2022 n°133.

 

Di Andrea Caldart Cagliari, 12 settembre 2022 - A molti subito è partito l’embolo del “colpo di stato” gridando all’atto amministrativo autonomo, sottratto alla decisione democratica.

Un po' come dire fosse una svolta dai contenuti autocratici, contro ogni principio riguardante la libertà costituzionale e personale.

L’enfasi è partita subito anche per il fatto che, l’entrata in vigore di questo DCPM ha data del 24 settembre 2022, cioè il giorno prima della data delle elezioni politiche che mai, come in questo caso, sono molto attese.

Quello che lascia un po' perplessi è come mai anche questo è un DCPM emergenziale, realizzato a Camere sciolte quando appunto non vi è una discussione politica e soprattutto un Governo dimissionario che dovrebbe occuparsi solo degli “affari correnti”.

Va anche detto che un atto amministrativo di questo tipo non prevede il controllo del Consiglio dei ministri e può sottoscriverlo anche solo il Guardasigilli, come nella realtà è avvenuto.

Questo atto nella sostanza va a modificare non solo il regolamento contenuto nel decreto DL n. 21/2012, ma anche i precedenti atti amministrativi (DPR n. 35/2014, n. 86/2014 e DPCM n. 179/2020.

Magari prima di procedere ad un così alto livello di modifiche della disciplina in materia di pieni poteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbe stato più opportuno, una consultazione più ampia.

Tra le tante novità introdotte c’è quella al Comma 4 dell’art. 2 che farà certo discutere perché i pieni poteri potranno attivarsi per attuare decreti a dicasteri come il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, quello della transizione ecologica, per l’informazione e l’editoria, per l’innovazione tecnologica e transizione digitale e, non poteva mancare, quello della salute.

Così riporta il testo: 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n.86, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, anche i rappresentanti dei Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della transizione ecologica, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere,

su designazione dello stesso Gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali”.

Sempre nelle premesse del decreto ci è un altro momento che un po' impressiona e viene dato dal fatto che troviamo uno specifico riferimento alla volontà di modificare il testo del DPCM 6 agosto 2014: “disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni”.

Qui probabilmente il legislatore, ma non lo dice, quindi immaginiamo noi, potrebbe far riferimento ai poteri relativi alle società strategiche magari ponendo una futura deroga sull’ingressi di capitali non graditi in società come trasporti, energia o società di servizio.

Insomma, giusto per capirci non sono i “pieni poteri” richiesti a suo tempo dal “Papete”, ma ai cittadini corre l’obbligo di vigilare sul fatto che questo atto non aumenti le potenzialità di una svolta autoritaria, in assenza di discussione parlamentare.

Link Utili

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-09&atto.codiceRedazionale=22G00138&elenco30giorni=false