Attenzione, non è valido il voto disgiunto. Se si traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato uninominale e un altro segno su una lista che non sostiene il candidato dell'uninominale, il voto è nullo.
Quest'anno, per la prima volta, la scheda ha un tagliando antifrode. Al seggio l'elettore riceverà una scheda dotata di un codice identificativo riportato su un tagliando rimovibile. Il presidente del seggio deve registrare questo codice e, quando l'elettore ha votato, controllare che il codice della scheda chiusa corrisponda a quello annotato sul registro. A quel punto rimuoverà il tagliando e inserirà la scheda nell'urna. Questo meccanismo serve a contrastare il voto di scambio: sarà infatti possibile verificare che la scheda consegnata dall'elettore sia quella che gli è stata consegnata dal presidente del seggio e non un'altra.
Cosa non fare
Le liste sono bloccate, quindi non va tracciato nessun segno sul nome di un candidato della lista plurinominale ma solo sul simbolo della lista.
Il voto disgiunto non è ammesso. Se si traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato uninominale e un altro segno su una lista che non sostiene il candidato dell'uninominale, il voto è nullo. Il voto disgiunto è ammesso solo nelle elezioni amministrative.
Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. Sono elettori della Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni. Il voto è sancito dall'articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico. Nel 2018 si voterà per la prima volta con una nuova ed articolata legge elettorale, il c.d. Rosatellum (dal nome del suo relatore di maggioranza). Complessivamente i cittadini italiani aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine. Sul totale degli aventi diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all'estero. I giovani alla prima espressione di voto sono stimati oltre 500 mila. Le ultime rilevazioni sui numeri del corpo elettorale verranno effettuate fra il 17 e il 19 febbraio.
Video spot
https://youtu.be/PfMQml6soZE
Approfondimenti
http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018
- Come si vota -
FAQ - Domande frequenti: http://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-elezioni-politiche-2018
- (PDF scaricabile) -
1. Qual è il sistema elettorale introdotto dalla nuova legge 3 novembre 2017, n.165?
La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali" delinea un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.
2. Qual è la disciplina che i partiti, i gruppi e i movimenti politici devono osservare per presentare liste di candidati alle elezioni?
I partiti, i gruppi e i movimenti politici per presentare liste di candidati alle elezioni devono innanzitutto depositare presso il Ministero dell'Interno i contrassegni tra il 44° e il 42° giorno antecedente la data delle elezioni, e quindi nelle giornate di venerdì 19 (dalle ore 8 alle ore 20), sabato 20 (dalle ore 8 alle ore 20) e domenica 21 gennaio 2018 (dalle ore 8 alle ore 16).
Il deposito dei contrassegni - corredato dalla documentazione attestante la legittimazione dei depositanti - consente ai partiti, movimenti e gruppi politici di presentare le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali presso i competenti Uffici delle Corti d'appello per la Camera, per il Senato, e per la circoscrizione Estero.
Le liste devono essere presentate a tali Uffici dal 35° al 34° giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè tra il 28 gennaio - dalle ore 8 alle ore 20 - e il 29 gennaio 2018, sempre dalle ore 8 alle ore 20 (artt.14 e seguenti del d.P.R. 361/57 e successive modificazioni).
3. Dove può essere reperita la modulistica per la presentazione delle candidature?
La modulistica di riferimento per la presentazione delle candidature è inserita nell'ambito delle Pubblicazioni n.1e n.2, relative, rispettivamente, alle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle circoscrizioni/regioni del territorio nazionale, e nella circoscrizione Estero.
Tali pubblicazioni sono anche reperibili nel sito del Ministero dell'Interno.
4. Quali disposizioni sono state introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n.165, in materia di trasparenza?
L'art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165, ha previsto che in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno (denominata "Elezioni trasparenti") siano pubblicati in maniera facilmente accessibile - entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno - per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste:
• a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;
• b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza;
• c) il programma elettorale con il nome e cognome del capo della forza politica.
Nella medesima sezione del sito, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
5. Che cos'è il "tagliando antifrode"?
Le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando antifrode" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna (art.31, comma 6, e art.58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall'art.1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).
6. Quali sono le modalità di espressione del voto?
Il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l'elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
• a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
• b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
7. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
8. Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, vi è la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono?
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell'ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della regione al Senato.
Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza e recarsi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
9. Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?
Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell'apposito albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
10. In considerazione del mutato stato giuridico del personale che espleta i servizi postali e ferroviari, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è ancora operante per tali categorie di lavoratori l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario?
Sì. I requisiti per l'inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente o di componente di seggio elettorale e per la conseguente nomina sono tassativamente stabiliti dalla legge. Si richiama al riguardo l'art.38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, recante "Testo Unico per l'elezione della Camera dei deputati", che espressamente prevede l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti. Si ritiene che l'intervenuta privatizzazione della maggior parte dei rapporti di lavoro non implichi l'eliminazione del divieto a svolgere le anzidette funzioni per tali lavoratori, in quanto l'esclusione deve intendersi correlata alle attività dagli stessi espletate, che rimangono essenziali per la regolarità delle complesse procedure elettorali anche nei giorni della votazione.
11. Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?
Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l'iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai sensi dell'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, l'iscrizione all'albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell'elettorato attivo e, infine, all'avere assolto gli obblighi scolastici. Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso.
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art.6 della legge 8 marzo 1989, n.85, (modificato dall'art.9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n.270, e dall'art.3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n.22).
Alla stregua delle indicate modifiche normative, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'albo deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.
La Commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo quale criterio "preselettivo", per poi procedere successivamente a formalizzare le relative designazioni.
12. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
• a) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
• b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
• c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
13. A quali condizioni i rappresentanti di lista possono votare nei seggi presso i quali sono designati?
L'esercizio del diritto di voto nel seggio di regolare designazione per i rappresentanti effettivo e supplente di una stessa lista è previsto nel caso in cui tali rappresentanti si accreditino entrambi presso il seggio medesimo ed esercitino effettivamente tali funzioni (ovviamente in tempi diversi, essendo, come detto, uno supplente dell'altro).
14. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1° marzo 2018.
15. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
• a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
• b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
16. Sono previste misure per agevolare l'esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?
Sì. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:
• una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure;
• una copia autentica della patente di guida speciale.
Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
17. Sono previste particolari modalità per consentire l'espressione del voto ad elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione?
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano (anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 12 febbraio 2018.
18. I detenuti hanno diritto di voto?
Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell'interdizione dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 1° marzo 2018, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
19. Quali sono i soggetti competenti ad autenticare le firme?
I soggetti competenti ad autenticare le firme per la presentazione delle liste e per le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi sono quelli indicati nell'art.14 della legge n.53/90, nel testo modificato dalla recente legge 3 novembre 2017, n.165, che abilita all'esercizio della funzione anche i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana, e i consiglieri metropolitani.
Le funzioni di autenticazione devono essere materialmente svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza.
I consiglieri provinciali e i funzionari provinciali incaricati possono ancora autenticare le firme anche se le province sono, ora, organi eletti con consultazioni di secondo grado. Ciò, infatti, non incide in alcun modo sulle loro potestà autenticanti, che sono rimaste immutate ai sensi del suddetto art.14 della legge n.53/90.
La legge 3 novembre 2017, n.165 ha previsto che, esclusivamente per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, oltre ai soggetti indicati all'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.
20. Qual è la procedura di voto per gli elettori italiani residenti all'estero?
Per gli italiani residenti all'estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all'estero sono quindi iscritti d'ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per corrispondenza.
I cittadini che intendano esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro l'8 gennaio 2018.
Il Ministero degli Esteri ha diffuso, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello per l'esercizio dell'opzione.
21. Chi stampa ed invia le schede per gli elettori all'estero?
Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Esteri i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della consultazione.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art.12 della legge n.459/2001, spediscono "....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....", al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
• il certificato elettorale;
• le schede e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
• un foglio esplicativo delle modalità di voto.
22. Come si vota all'estero per corrispondenza?
L'elettore, ricevuto il plico con le schede:
• esprime il proprio voto sulle schede: il voto è espresso tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda;
• introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
• inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede;
• spedisce, infine, il tutto al Consolato competente. (art.11 della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art.15 del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104).
Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 1° marzo 2018 (art.12, comma 7, della legge n.459 del 2001).
Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.
23. Come si scrutina il voto espresso all'estero?
Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d'appello di Roma, nel cui ambito - sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno - vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 4 marzo.
24. Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all'estero possono esprimere il loro voto per corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione?
Sì. La legge 6 maggio 2015, n.52, ha apportato modifiche anche alla normativa sul voto all'estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all'estero per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale è ricompresa la data della votazione. Questa possibilità è prevista dalla medesima legge anche per i loro familiari conviventi. A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione elettorale un'espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - valida per un'unica consultazione - che deve pervenire al comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018 (art.4 bis, comma 2, della legge n.459/2001, modificato dall'art.6, comma 2, della legge n.165/2017).
25. Come dev'essere redatta la dichiarazione di opzione dei cittadini temporaneamente all'estero?
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n.459/01 (presenza prevista all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche).
La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea presenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione.
Si suggerisce, comunque, di utilizzare l'apposito modello pubblicato in formato pdf editabile su questo sito.
26. Un cittadino italiano residente all'estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovi temporaneamente all'estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all'estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato?
Sì, può votare presentando domanda al comune come elettore temporaneamente all'estero. Ricevuta la conseguente comunicazione dal comune, questo Ministero provvederà a cancellarlo dall'elenco elettori della sede consolare di residenza e ad iscriverlo in quello della sede di temporanea presenza.
27. Il periodo previsto di tre mesi di temporanea presenza all'estero è richiesto anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza?
No. La legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di presenza all'estero sussista anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero.
28. Chi svolge il Servizio civile all'estero può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero?
Sì. Chi svolge il Servizio civile all'estero rientra senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.
29. Quando avviene lo scrutinio delle schede, si comincia con il Senato o con la Camera?
Alle ore 23 della domenica 4 marzo prima si procede all'accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati.
30. Quando comincia lo spoglio delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia?
Lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali del Lazio e della Lombardia si effettua dalle ore 14 di lunedì 5 marzo, dopo che siano state ultimate le operazioni di spoglio relative al Senato e alla Camera dei deputati.
31. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev'essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
32. Nel caso in cui l'elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le "schede deteriorate".
33. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L'elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell'espressione autonoma del voto.
34. Chi detiene legalmente un'arma, può accedere al seggio armato?
No. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere.
35. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua assenza?
Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.
36. Quali criteri determinano l'esclusione di un contrassegno elettorale?
I criteri di esclusione di un contrassegno elettorale possono così sintetizzarsi:
1. confondibilità con contrassegni utilizzati da partiti tradizionalmente presenti in Parlamento o comunque utilizzati notoriamente da altre formazioni politiche o presentati al solo scopo di precluderne l'uso ad altre formazioni politiche interessate a farne uso;
2. riproduzione di immagini o soggetti religiosi;
3. confondibilità con contrassegni nuovi e non conosciuti dal corpo elettorale, depositati prima al Ministero dell'interno in occasione della medesima elezione;
4. riproduzione di simboli, diciture, ecc...che richiamano ideologie autoritarie;
riproduzioni di nomi di persone o simboli di società senza la relativa autorizzazione all'uso.
37. Un elettore può essere candidato sia alla Camera che al Senato?
No. A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato.
38. Vorrei chiedere al mio Comune la carta d'identità elettronica (CIE). Se il 4 marzo prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata potrò, in mancanza di altro documento di identificazione, votare con la ricevuta della richiesta di CIE?
Si. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE, ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera c) del DPR n.445/2000.