Domenica, 14 Luglio 2024 07:22

Dure conseguenze sul mancato adeguamento agli Adeguati Assetti In evidenza

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Di Mario Vacca Parma, 14 luglio 2024 - Più volte in questa rubrica si è commentato l’articolo 2086 comma 2 c.c. che  introduce l’ obbligo per gli imprenditori di stabilire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a garantire una gestione efficace dell’impresa, che sia in grado di prevenire e gestire tempestivamente eventuali crisi aziendali con l’evidente intento sia della tutela dei creditori sia di garantire la sicurezza negli affari.

La normativa inizia a generare giurisprudenza,  sono diverse le pronunzie dei tribunali che è giusto analizzare anche per le conseguenze che generano in  capo agli amministratori.

L’obiettivo principale della nuova norma è quello di prevenire le crisi aziendali attraverso una gestione che pianifichi anzitempo l’attività economica efficientando la stessa. Tale schema dovrebbe permettere la rilevazione tempestiva di un’eventuale crisi al fine di  gestirla tempestivamente per mitigarne l’impatto.

L’adeguatezza dell’assetto è sempre correlata alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, implicando una certa flessibilità nell’applicazione della normativa a seconda delle caratteristiche specifiche dell’impresa;

Le nuove regole responsabilizzano maggiormente gli amministratori, rendendoli anche soggetti a responsabilità patrimoniale diretta in caso di insolvenza della società ed insufficienza del patrimonio sociale per soddisfare i creditori.

È noto che in capo all’amministratore di una Srl possono sussistere 3 forme di responsabilità:

Responsabilità civile:

  • verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo (per esempio la mancata tenuta dei libri sociali);
  • verso i singoli soci ed i terzi per danni direttamente causati da atti dolosi o colposi (per esempio se viene nascosto lo stato di insolvenza della società);
  • verso i creditori della società per non aver conservato il patrimonio sociale e questo è insufficiente a pagare i creditori (ad esempio l’acquisto di un immobile che rende impossibile il pagamento dei creditori).

Responsabilità amministrativa:

sussiste in caso di violazione degli obblighi imposti dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione, che viene punita con sanzione amministrativa pecuniaria (esempio tipico il mancato deposito del bilancio).

Responsabilità penale:

sussiste per reati specifici, ossia commessi dall’amministratore nello svolgimento delle sue funzioni; i reati più gravi prevedono la condanna alla pena detentiva (reclusione), oltre al risarcimento del danno patrimoniale causato (esempio tipico la bancarotta fraudolenta).

Le norme che devono essere prese in considerazione sono gli articoli 2476 e 2086 c.c. invero l’art. 2476 c.c. che nella nuova formulazione prevede che “…gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale...”

L’Amministratore che non segua tali cautele subisce le conseguenze negative dello stato di insolvenza rispondendo con il proprio patrimonio ai debiti sociali che non possono essere soddisfatti attraverso l’escussione dell’attivo della società.

Per  affermare l’esistenza di una responsabilità patrimoniale diretta ed in proprio dell’Amministratore di Srl per le obbligazioni contratte dalla Società è necessario il ricorrere di tre condizioni:

  • lo stato di insolvenza della società;
  • l’insufficienza del patrimonio sociale a coprire le passività;
  • l’assenza di una struttura adeguata a livello organizzativo e amministrativo che consenta di rilevare tempestivamente la crisi aziendale e fornisca la possibilità di adottare adeguate misure atte ad impedire la stessa.

In tal caso il creditore che non abbia potuto soddisfare le pretese attraverso la liquidazione del patrimonio societario potrà aggredire anche quello dell’Amministratore.

Vediamo di seguito quali sono state le prime sentenze:

Il Tribunale di Milano con il decreto del 29/2/2024, ribadisce che la mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità che può essere denunciata al Tribunale, e che giustifica la revoca degli amministratori e degli eventuali  controllori.

Tribunale di Catania, con la pronuncia dell’8/2/2023, laddove di attesta la mancata predisposizione degli adeguati assetti ribadisce che la condotta costituisce una grave irregolarità e ritiene tale situazione sufficiente per determinare la revoca degli amministratori e la loro sostituzione con un amministratore giudiziario.

Dagli  Appelli del 29/11/2022  del  Tribunale di Venezia e  del 19/01/2022 del Tribunale di Cagliari perviene alle stesse considerazioni, secondo le quali la mancata dotazione degli adeguati assetti è sufficiente per adire i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c..

Con le  sentenze del 24/9/2020 e del 15/9/2020 il Tribunale di Roma, riscontrando la  mancata predisposizione degli adeguati assetti quale  atto di mala gestio, sottolinea che le scelte adottate possono anche essere sindacate, ma nei limiti della cosiddetta business judgment rule: se, da un lato, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta una responsabilità dell’organo amministrativo, dall’altra non si potrà ritenere responsabile un amministratore che abbia comunque predisposte delle misure che, con una valutazione ex ante, risultavano adeguate alla individuazione tempestiva del venir meno della continuità aziendale.

Il Tribunale di Catanzaro con il provvedimento del 06/02/2024 interviene sancendo che l’assenza degli adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria,  precisando ulteriormente che, tale irregolarità, risulta essere più grave in quelle società che non si trovano in uno stato di crisi, proprio per evitare che l’impresa, inconsapevolmente, passi da uno stato di equilibrio economico-finanziario ad una situazione di crisi o perdita della continuità, non intercettando tempestivamente quei segnali che preannunciano l’insorgere di uno stato di difficoltà.

Concludendo, la norma è di notevole rilievo, una vera rivoluzione rispetto al passato che non è stata ancora completamente percepita dagli imprenditori, e lo è ancor più per quegli amministratori che sono estranei alla compagine sociale e che, molto spesso, per i motivi più svariati, concretizzano le linee guida della proprietà.

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(*) La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati alla carità ed alla fratellanza anche attraverso club ed associazioni locali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”

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