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Di Emilio Graziuso, 22 marzo 2025 - Il risarcimento del danno è, indubbiamente, uno dei profili di diritto maggiormente dinamici e che suscita l’interesse non solo degli operatori tecnici ma anche delle persone e, quindi, dei lettori della nostra rubrica.

A differenza di altre branche del diritto, il risarcimento del danno è, inoltre, un ambito nel quale la giurisprudenza ha un ruolo fondamentale.

Al di là delle norme che governano la materia, infatti, sono le sentenze che periodicamente aggiungono nuovi tasselli ad un mosaico in continua costruzione.

Ed è proprio dei giorni scorsi una interessante pronunzia con la quale un Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell’animale di affezione.

Era successo che una famiglia aveva affidato il proprio cane ad una pensione ed al momento del ritiro lo ritrovava morto.

Il Tribunale, investito della causa di risarcimento del danno per l’accaduto, ha operato una lettura contemporanea delle norme in materia risarcitoria attraverso tenendo conto delle abitudini sociali e dei relativi valori.

Di conseguenza, ha ritenuto che la perdita del cagnolino, animale d’affezione per antonomasia, comporta la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale ed affettiva, la quale è tutelata dall’art. 2 della Costituzione.

Nel testo della sentenza si legge che “il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale”.

Il rapporto particolarmente profondo con il cagnolino è stato provato dai danneggiati attraverso fotografie dalle quali si desumeva che esso era considerato un membro a tutti gli effetti della famiglia e come tale era trattato.

In altri termini, i soggetti dichiaratisi danneggiati hanno dimostrato l’esistenza di un vero e proprio rapporto affettivo con il cane, dalla morte del quale è scaturita una grave sofferenza.

Altro aspetto preso in esame dal Tribunale è la circostanza che durante la permanenza in pensione del cane, i danneggiati non sono mai stati informati delle condizioni di salute dello stesso subendo, quindi, il trauma di una scoperta inaspettata, tra l’altro avvisati dalla polizia municipale.

Non è sfuggita al Tribunale adito la circostanza che al momento della consegna alla pensione, il cane  era ancora giovane, godeva di buona salute ed era stato sottoposto a tutte le vaccinazioni.

Varie, comunque, le responsabilità della struttura riscontrate.

Innanzitutto dall’autopsia era emerso che il cane era morto qualche giorno prima della denunzia di decesso.

Inoltre, erano state riscontrate, al momento del ritiro degli effetti del cane, peraltro non trovati, scarse condizioni igieniche e di pulizia nelle quali versava la struttura.

Ancora che nessuna misura era stata adottata dalla direzione della struttura.

Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto il risarcimento del danno ed in particolare del:

1)danno patrimoniale di importo pari ad € 950,00 (somma corrisposta per acquisto del cane), € 325,00 (spese per il servizio pensione), € 72,00 (per esame autoptico e smaltimento cadavere) ed € 26,00 (spese per accesso atti amministrativi al Comune);

2)danno non patrimoniale:

a)€ 6.000,00 per proprietaria;

b)€ 4.000,00 per ciascun componente della famiglia diverso dalla proprietaria.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

Pubblicato in Amici Animali Emilia

Di Emilio Graziuso, 15 marzo 2025 - Dopo l’articolo della scorsa settimana della rubrica “L’Agorà del Diritto” relativo alla truffa del falso poliziotto, sono pervenute alla redazione segnalazioni da parte di cittadini che hanno denunziato tentativi di truffa di vario genere.

Pubblicato in Economia Emilia

Una sentenza che farà molto parlare di se. Non sappiamo se resterà isolata o se, come si suole dire in termini giuridici, farà giurisprudenza, nel senso che si registreranno altre pronunzie in senso analogo, ma sicuramente la sentenza farà parlare di se.

Pubblicato in Economia Emilia

Di Emilio Graziuso, 22 febbraio 2025 - Nei giorni scorsi, leggendo le novità giurisprudenziali, mi sono imbattuto in una pronunzia dei primi giorni di gennaio 2025, riguardante un tema che potrebbe essere di interesse dei lettori della nostra “Agorà”.

La vicenda giudiziaria ruotava intorno al seguente quesito: qualora in un edificio condominiale dovesse verificarsi il distacco del frontalino di un balcone con conseguente danno a terzi, di chi è la responsabilità?

Il tema non è nuovo nel dibattito giurisprudenziale.

Di esso, infatti, prima della pronunzia del mese di gennaio se ne è occupata la Corte di Cassazione in più occasioni.

Innanzitutto, quando si parla di balconi di un edificio condominiale è opportuno operare una distinzione tra superficie del balcone stesso e frontalino.

Il balcone e di conseguenza la superficie dello stesso è di proprietà del singolo condomino.

Il frontalino, invece, insiste sulla facciata condominiale e svolge una funzione meramente estetica ed ornamentale.

Esso, quindi, rientrando nella facciata è un bene condominiale.

Di conseguenza, se il distacco dell’intonaco o di calcinacci riguarda il balcone di eventuali danni a terzi ne risponderà il proprietario.

Se, invece, il distacco avviene dal frontalino risponderà nei confronti di terzi il condominio, essendo, come si è detto, elemento della facciata condominiale e, quindi, parte comune.

In quest’ultima ipotesi è il condominio che è custode delle parti comuni con obbligo di vigilare e manutenere i beni e servizi in condominiali.

 

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

Pubblicato in Economia Emilia

di Emilio Graziuso, 15 febbraio 2025 - Un lettore ci scrive: “sono un genitore separato, collocatario del figlio maggiorenne ormai da qualche anno al quale  mensilmente corrispondo il mantenimento, in quanto non economicamente autosufficiente.

Pubblicato in Economia Emilia

In queste ultime settimane, l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” ha registrato un significativo aumento di richieste di assistenza da parte di cittadini preoccupati per la crisi della compagnia assicurativa tedesca Fwu Life Insurance.

Pubblicato in Cultura Emilia
Mercoledì, 29 Gennaio 2025 18:17

La Cassazione boccia il Nuovo Codice della Strada

Roma, 29 gennaio 2025 - L’avvocato Emilio Graziuso Ne parla questa sera, insieme ad altre notizie relative al primo mese di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, nella trasmissione televisiva "A Viso Scoperto” (condotta da Matteo Demicheli)  in onda alle ore 23.00 (ed in replica domani ore 11.00) su ???? ???? ?????? ?? Lazio e ??? (????? ??)

Pubblicato in Cultura Emilia
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