Sabato, 12 Ottobre 2024 06:15

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: valore probatorio della comunicazione inviata a mezzo email ordinaria In evidenza

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Emilio Graziuso Emilio Graziuso

Una email inviata attraverso posta elettronica ordinaria ha validità legale?

Di Emilia Graziuso, 12 ottobre 2024 - A fornire risposta a tale interrogativo ci ha pensato nelle scorse settimane la Corte di Cassazione

La vicenda dalla quale è scaturito il contenzioso alla fine approdato, dopo i processi dinnanzi al Tribunale ed alla Corte d’Appello, in Cassazione è la seguente: il destinatario di una email ordinaria regolarmente inviata nega di averla ricevuta.

La Corte di Cassazione ha, preliminarmente, rilevato che in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica ordinaria, la normativa di settore è, alquanto, scarna e prevede pochi principi.

Innanzitutto, la Suprema Corte precisa che il messaggio di posta elettronica semplice è un documento informatico a tutti gli effetti e che se non è contestata la provenienza o il contenuto esso costituisce piena prova.

Anche, però, qualora dovessero essere contestati la provenienza o il contenuto della email essa, comunque, rientrerebbe nel materiale processuale che l’Autorità Giudiziaria dovrà valutare unitamente ed alla luce anche degli altri elementi probatori, tenendo conto, tra l’altro, delle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico.

Per quanto concerne la contestazione del ricevimento della comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria da parte del destinatario, la Corte di Cassazione ha ribadito che esso non può limitarsi alla mera affermazione di non aver ricevuto l’email.

Il titolare della casella di posta elettronica, infatti, ha l’obbligo di controllare che non sia bloccata la ricezione della posta elettronica e che i messaggi ricevuti non siano finiti tra quelli indesiderati (spam).

Sempre secondo la Suprema Corte, quindi, è ascrivibile al destinatario di un messaggio di posta elettronica ordinaria la responsabilità per non avere avuto lo stesso conoscenza -  a causa di un malfunzionamento della propria email o per non aver controllato nei messaggi spam - della comunicazione trasmessa a mezzo email   

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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