Per rispondere al quesito del nostro lettore faremo riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso anno che sembra (utilizziamo il “sembra” in quanto non conosciamo nel dettaglio la vicenda nella quale è coinvolto il lettore dell’”Agorà”) affronti una fattispecie dai contorni analoghi.
La Suprema Corte afferma, infatti, che l’iscrizione del mediatore nel ruolo tenuto presso la Camera di Commercio, la presentazione della DIA e l'iscrizione nel registro delle imprese / nel REA), è un obbligo derivante da norme imperative e, quindi, non derogabili dalla libera volontà delle parti.
Di conseguenza, il contratto concluso da un soggetto privo di tali requisiti è nullo e la nullità può essere rilevata anche d’ufficio.
La violazione della norma che prevede la specifica iscrizione all’albo e gli altri requisiti sopra esposti, oltre a configurare un illecito amministrativo, costituisce reato di esercizio abusivo della professione.
In estrema sintesi, quindi, alla luce del disposto della Corte di Cassazione possiamo affermare che “hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli” previsti dalla legge.
Costituendo tale iscrizione una norma di carattere inderogabile.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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