Domenica, 11 Febbraio 2024 05:20

Riduzione del Capitale sociale, Ritorno allo Status Quo In evidenza

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Di Mario Vacca Parma, 11 febbraio 2024 - E’ ampiamente noto che il risultato di esercizio delle società di capitali può essere un utile o una perdita.

Nel primo caso l’utile costituisce un guadagno che può essere distribuito ai soci o anche  conservato nella società e depositato come riserva, o investito per nuove attività.

Nel secondo caso la perdita, che risulta da una differenza negativa dei costi e dei ricavi, diminuisce il patrimonio sociale e, a seconda della sua entità, gli amministratori della società devono muoversi in maniera diversa.

Il codice civile distingue tre ipotesi:

  • la perdita che non supera il terzo del capitale sociale. Questa è l’ipotesi più semplice da gestire e che non fa scattare alcun obbligo in capo agli amministratori se non il divieto di distribuzione degli utili fino a che la perdita non è stata coperta;
  • quella che supera il terzo del capitale sociale ma non lo porta sotto il minimo legale;
  • quella che supera il terzo del capitale sociale e lo porta sotto il minimo legale.

Fermo restando l’eventuale presenza di riserve, quando la perdita supera l’1/3 del capitale sociale e lo porta al di sotto del minimo legale (per le Srl sotto la soglia dei 10.000,00 euro) “gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”, è anche possibile che nel corso dell’assemblea si scelga di liquidare la società, e questo è uno dei casi in cui la liquidazione può essere esercitata senza ricorrere all’assemblea straordinaria.

Nel 2020, a seguito dell’emergenza Sanitaria COVID-19, l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, ha introdotto la sospensione  di parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

La norma in deroga ha previsto la sospensione dei successivi commi del regime ordinario che stabiliscono, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo”. Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie più grave ovvero in cui la perdita risulti superiore ad 1/3 del capitale sociale   la deroga ha consentito  all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020). Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. E’  anche stato previsto che, sino a tale esercizio,  non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Negli anni successivi la deroga è stata ripresa, precisamente per i bilanci 2021 e 2022, tali che, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, mentre quelle dell’esercizio  2022 entro il 2027.

Superati gli effetti dell’emergenza sanitaria, con il bilancio 2023 si torna allo status quo, ovvero  alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Per le società  che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato della deroga,  in particolar modo per quelle che ricadono  nella fattispecie più grave (riduzione del capitale al di sotto del limite di legge)  il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Sul piano interpretativo, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.

Altre interpretazioni operative sono nate  anche nel corso dei 3 anni precedenti, nei casi di liquidazione o scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale; alcune camere di commercio hanno accettato la comunicazione trascrivendo l’istanza di liquidazione -  ritenendo quindi facoltativa la possibilità di ricorrere alla deroga -  altre quali la sede di Parma, hanno ritenuto obbligatoria la norma rifiutando l’istanza inoltrata da alcune società.

 


La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.

Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.

Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.

Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti.

Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.

Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.

La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.

La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati alla carità ed alla fratellanza anche attraverso club ed associazioni locali.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.

Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”

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