È bene tenere distinte le due ipotesi, vale a dire la compensazione ed il risarcimento, in quanto nella singola fattispecie non è detto che ricorrano entrambe.
È bene prendere le mosse dal Regolamento Europeo n.261/2004 che sancisce una serie di diritti per il passeggero che, a causa del volo cancellato, ha dovuto rinunciare o rimandare la propria partenza, quali, ad esempio, il rimborso del prezzo del biglietto o l’imbarco sul primo volo successivo, l’assistenza attraverso la somministrazione di pasti e bevande o la sistemazione in albergo.
Inoltre, il detto regolamento prevede il diritto alla compensazione pecuniaria in misura diversa sulla base delle tratte (se intracomunitarie o extracomunitarie) e dei chilometri.
Più in particolare è prevista una compensazione pecuniaria pari:
1)ad € 250 per tratte intracomunitarie inferiori o pari a Km 1500
2)ad € 400,00 per tratte intracomunitarie superiori a Km 1500
3)ad € 250,00 per tratte extracomunitarie pari o inferiori a km 1500
4)ad € 400,00 per tratte extracomunitarie comprese tra km 1500 e 3.500
5)ad € 600,00 per tratte extracomunitarie superiori a km 3.500.
È bene precisare che vi sono dei casi di esclusione della compensazione pecuniaria.
Al riguardo, ricordiamo:
a)quando la compagnia dimostra che la cancellazione è dovuta a fattori eccezionali ad essa non imputabili (es. condizioni meteo o scioperi);
b)qualora il viaggiatore sia stato informato della cancellazione del volo: b1)almeno 14 giorni prima della partenza; b)tra 14 giorni e 7 giorni prima della partenza, purchè sia stato proposto un volo sostitutivo che parta non oltre due ore prima dell’orario originale ed arrivi massimo quattro ore dopo l’orario originariamente programmato; b3)meno di 7 giorni prima della partenza, con l’offerta di un volo alternativo che parta massimo un’ora prima ed arrivi massimo due ore dopo rispetto all’orario originariamente previsto.
Discorso diverso, invece, riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale del quale si è, di recente, occupata la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere concesso quanto vi è stata lesione grave dei diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti ed essa sia dimostrata.
In virtù di tali presupposti, riscontrati nella singola fattispecie, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il danno non patrimoniale ad un uomo che, a causa della cancellazione del volo, non aveva potuto partecipare ai funerali del padre.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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