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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: danno da prodotto difettoso ed intelligenza artificiale In evidenza

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Di Emilio Graziuso 21 dicembre 2024 - Dopo quasi 40 anni dall’entrata in vigore della prima direttiva in materia di diritto dei consumatori, vale a dire quella concernente i danni da prodotto difettoso, sono in arrivo importanti novità in materia.

Il giorno 11 novembre 20024, infatti, è stata approvata la nuova direttiva europea che, quindi, sostituisce la precedente e potenzia la tutela del consumatore adeguandola ai tempi, ai mutamenti registrati dal mercato ed all’era digitale nella quale viviamo.

E così, ad esempio, è stato previsto che rientrano nella nozione di “prodotto” che, qualora “difettoso”, può dar luogo al risarcimento del danno anche, ad esempio, i software (sono esclusi dalla nozione in esame i software liberi e quelli open source) ed i file per la fabbricazione digitale, i sistemi di intelligenza artificiale (AI), gli aggiornamenti, miglioramenti e gli algoritmi di apprendimento automatico,

In virtù di tali nuove norme, se il sistema di intelligenza artificiale dovesse essere difettoso e da ciò scaturisse un danno per il consumatore, l’impresa produttrice andrebbe incontro a responsabilità e, quindi, a risarcimento del danno.

In caso di difficoltà del consumatore di dimostrare, in sede giudiziaria, il rapporto tra la difettosità del sistema di intelligenza artificiale ed il danno, l’Autorità investita della controversia potrà valutare in termini di semplice probabilità tale rapporto e, quindi, riconoscere il diritto al risarcimento, il quale potrà riguardare anche la perdita di dati ed eventuali danni di natura psicologica, oltre che, ovviamente i danni materiali.

La nuova disciplina, che ora dovrà essere recepita dal legislatore italiano, estende il periodo della responsabilità nelle ipotesi eccezionali di danni c.d. “lenti ad emergere”, quelli cioè che non si verificano nell’immediato ma che richiedono tempo  prima di manifestarsi.

In tali casi è previsto un periodo di responsabilità di 25 anni.

Per i danni derivanti da prodotto difettoso è responsabile il produttore.

Le nuove norme prevedono una maggiore tutela anche in questo ambito per il consumatore.

Se, infatti, il produttore è fuori dall’Unione Europea, il consumatore potrà chiedere il risarcimento del danno all’importatore o al rappresentante del produttore straniero con sede nell’Unione.

 

 

 

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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