È questo quanto accaduto ad una signora in viaggio su un treno regionale, rimasta bloccata su detto mezzo, a causa del maltempo, e senza ricevere alcuna forma di assistenza.
Siamo nel 2012 e la malcapitata decide, dopo tale esperienza, di promuovere una causa dinnanzi al Giudice di Pace competente, al fine di ottenere il risarcimento del danno.
L’Autorità giudiziaria, quindi, condannava Trenitalia, oltre al rimborso del biglietto, somma minima pari a poco più di € 5,00, al risarcimento del danno esistenziale pari ad € 400,00.
Trenitalia, però, non si dava per vinta e promuoveva appello che veniva rigettato e, successivamente, ricorso in cassazione.
A fondamento della difesa della società di trasporto ferroviario la non imputabilità dell’inadempimento delle obbligazioni di assistenza dei passeggeri in caso di ritardo superiore ai sessanta minuti, a fronte dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per evento fortuito a causa di forza maggiore, vale a dire le avverse condizioni metereologiche.
La Corte di Cassazione rigetta, come si è detto, il ricorso presentato da Trenitalia, confermando, quindi, il diritto al risarcimento del danno della viaggiatrice, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
1)il ritardo di quasi ventiquattro ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza è un dato oggettivo;
2)i bollettini metereologici erano stati sufficientemente chiari da indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre, con la diligenza dovuta, misure organizzative di assistenza, “indipendentemente dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza;
3)il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento del contratto esteso a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, risponde alla “tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta Costituzionale”.
In virtù del precedente punto 3), pertanto, la Suprema Corte ha condiviso l’assunto del Tribunale secondo il quale un viaggio di quasi 24 ore da Roma a Cassino in condizioni
di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposare, costituisce “un'offesa effettivamente seria e grave all'individuabile e sopra rimarcato interesse protetto” tale da non tradursi in frammentati disagi, fastidi e generica insoddisfazione.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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