Di Emilio Graziuso (*) 1 luglio 2023 - La Corte di Cassazione ha, nei giorni scorsi, sancito tale principio stabilendo che qualora il mediatore non adempia a tale obbligo informativo e, pertanto, violi il generale principio di correttezza e trasparenza è configurabile una responsabilità dello stesso con conseguente possibile risarcimento dei danni in favore del proprio cliente.
Il certificato di abitabilità, infatti, attestando la rispondenza dell’immobile ai requisiti igienici, sanitari ed urbanistici e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria è un requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene.
L’assenza di tale certificato, quindi, pur non impedendo di per sé la conclusione del contratto di compravendita, può indurre una parte a non ritenere di suo inteeresse impegnarsi nella stipula dell’atto, quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l’abitabilità non sia ottenuta.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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