In base al regolamento (CE) n. 1234/2007, istitutivo del regime del prelievo supplementare a livello europeo, i produttori possono disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro (in Italia sono le Regioni), su richiesta debitamente giustificata del produttore, e le istanze approvate vengono comunicate all'ente gestore del sistema (in Italia è l'Agea) che successivamente provvede a comunicare i dati alla Commissione. L'Italia, che a decorrere dal 1° aprile 2009 dispone di una quota supplementare del 5%, ripartisce le 11.288.544 tonnellate in 10.936.834 per le consegne e 351.709 per le vendite dirette. Pertanto, rispetto alla campagna di commercializzazione 2011/2012 sono state spostate 30.000 tonnellate dal bacino delle consegne verso quello delle vendite dirette.
(Fonte Ismea - Consulta il regolamento)