Di Emilio Graziuso (*) 14 gennaio 2023 - Il divorzio, a differenza della separazione, comporta il venir meno dei diritti successori dell’ex coniuge.
Quest’ultimo, infatti, per legge, non è più erede del defunto, salvo, ovviamente, che sia stato previsto diversamente in sede di testamento, sempre nel rispetto del principio di non violazione della quota spettante ai legittimari.
In ogni caso è opportuno precisare che l’ex coniuge che versa in condizioni economiche particolarmente disagiate può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere, ove ne sussistano i presupposti, un assegno periodico alimentare, avente natura assistenziale, da porre a carico dell’eredità.
Ma quali sono questi presupposti per ottenere il riconoscimento della detta misura assistenziale?
Essi sono:
1)l’esistenza di un effettivo stato di bisogno, vale a dire la mancanza delle risorse economiche necessarie per soddisfare esigenze primarie della persona;
2)la previsione, in sede di divorzio, di un assegno divorzile a carico dell’ex coniuge deceduto.
Non integra il presupposto di cui al precedente punto 2) la previsione, in sede di divorzio, del versamento una tantum di una somma a carico del defunto oppure la circostanza che il coniuge superstite è beneficiaria di una parte dell’assegno di reversibilità.
Il diritto ad ottenere un assegno alimentare a carico dell’eredità sussiste qualora ricorrano entrambi i presupposti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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