La vicenda giudiziale - conclusasi con sentenza, nei giorni scorsi, passata in giudicato – riguarda la liquidazione in favore degli eredi del beneficiario di una polizza vita.
Ma andiamo con ordine.
Tutto comincia nel 2011, quando una signora stipula una polizza vita con Intesa San Paolo Vita s.p.a., in favore della propria sorella.
Alla morte di quest’ultima, la stipulante rinuncia all’eredità.
Di conseguenza, unici eredi della beneficiaria della polizza restano un nipote e la madre di quest’ultimo.
Dopo qualche tempo, colei che ha stipulato la polizza vita nomina, attraverso testamento, una primaria Fondazione di ricerca in campo medico, quale propria erede universale, aspetto che, in linea teorica, non dovrebbe avere alcuna interferenza con la posizione giuridica della beneficiaria della polizza e, quindi, con gli eredi della stessa.
Ma così non è.
Intesa San Paolo Vita s.p.a., infatti, si rifiuta di accogliere la richiesta di rimborso della polizza da parte degli eredi della originaria beneficiaria, prematuramente deceduta, eccependo che, in virtù del testamento della stipulante 1/3 delle somme spetterebbe alla Fondazione indicata in testamento quale erede universale della stipulante.
Non riuscendo a risolvere bonariamente la vicenda, i due eredi dell’originaria beneficiaria decidono di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti.
E così, assistiti dall’avv. Stefano Fusco dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, promuovono un processo civile dinnanzi al Tribunale di Milano.
Dopo una durissima battaglia giudiziale, il Giudice meneghino accoglie le richieste del legale dei due eredi dell’originaria beneficiaria della polizza vita condannando la Intesa San Paolo Vita a corrispondere le somme dovute, pari ad € 108.623,26.
“Quello affermato dal Tribunale di Milano è un principio molto interessante” – afferma l’avv. Stefano Fusco – “in quanto nella vicenda in esame gli eredi dello stipulante pretendevano di soddisfarsi anche sugli importi di cui alla polizza, mentre il Tribunale ha chiarito che nulla spetta loro, in quanto le somme di cui alla polizza non entrano nell’asse ereditario dello stipulante, essendo esse destinate unicamente al beneficiario indicato in polizza e, quindi, nel caso specifico, agli eredi di quest’ultimo”.
“Come Associazione siamo molto soddisfatti di questa importante vittoria giudiziaria ottenuta – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente Nazionale dell’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” – Le polizze vita sono, infatti, un settore particolarmente delicato ed insidioso per i consumatori e, pertanto, sentenze come questa hanno una duplice valenza.
Da un lato, infatti, è stato riconosciuto un diritto in favore dei consumatori direttamente coinvolti nella vicenda, dall’altro, oltre a fare luce a livello interpretativo su aspetti delicati della materia, essa costituisce un precedente utilissimo per tutti coloro che si trovano ad affrontare questioni analoghe”.
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