Sabato, 12 Febbraio 2022 06:35

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: è illegittima l’emissione di un voucher in sostituzione del rimborso integrale del pacchetto turistico se non vi è il consenso del viaggiatore In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce” ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

Di Emilio Graziuso (*), 12 febbraio 2022 - Nella “Agorà del Diritto” del 15 gennaio 2022 abbiamo affrontato il tema della proroga legislativa della scadenza dei voucher sostitutivi emessi a seguito di annullamento viaggi causa Covid.

Come avevamo previsto, dato il forte impatto della questione, l’articolo ha suscitato l’interesse dei lettori tanto da indurre alcuni di essi a chiedere alla nostra rubrica di dedicare ulteriori approfondimenti al riguardo.

Abbiamo, quindi, deciso di tornare sull’argomento nell’appuntamento odierno e soffermarci su una interessante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia la quale costituisce un importante precedente giurisprudenziale.

Con la sentenza in esame, infatti, il Giudice di Pace emiliano ha accolto la domanda proposta dai consumatori condannando la controparte alla restituzione integrale di quanto corrisposto, a titolo di acconto, per l’acquisto del pacchetto viaggio.

Cosa era accaduto nello specifico?

Una coppia aveva acquistato, prima dell’emergenza pandemica, un pacchetto viaggio, corrispondendo, a titolo di acconto, una somma del prezzo pattuito.

A seguito dell’esplosione del Covid19, però, così come è accaduto a moltissimi viaggiatori, la coppia non è più potuta partire e la compagnia di viaggio emetteva un voucher non concedendo alcuna possibilità di rimborso in denaro.

E così, i due turisti si vedevano costretti ad agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia.

Al riguardo è opportuno precisare che la misura adottata dalla compagnia di viaggio era, comunque, conforme alla normativa di emergenza adottata, nel nostro ordinamento, in materia.

Detta normativa aveva, comunque, sollevato molte polemiche ed era stata fortemente criticata da molte associazioni dei consumatori, in quanto lesiva dei diritti di questi ultimi.

Il prevedere, infatti, in favore dell’organizzatore del viaggio la possibilità di emettere dei voucher sostitutivi del rimborso del prezzo versato si poneva in contrasto non solo con le norme di carattere generale contenute nel codice civile ma anche con il codice del turismo, normativa quest’ultima di matrice europea, in quanto frutto del recepimento di specifiche direttive di settore.

Tali violazioni del diritto dell’Unione Europea avevano portato anche la Commissione UE ad avviare un procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, conclusasi quando il contenzioso promosso dai due coniugi era ancora in corso.

Nel corso della procedura giudiziale  è anche intervenuta la Commissione UE attivando una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (procedura che veniva avviata e definita nel periodo nel quale la causa era in corso) conclusasi con esito positivo per il nostro Paese sulla base di alcuni presupposti sui quali è inutile in questa sede soffermarsi.

Il dato importante è che, a seguito, della attivazione della procedura l’Italia effettuava dei correttivi alla normativa di settore che prevedevano (e prevedono tutt’ora) la possibilità di scelta tra rimborso e voucher.

Tali correttivi, però, non si applicavano alla coppia che aveva promosso la procedura giudiziale dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, in quanto non vigenti, non solo al momento della emissione dei voucher ma neppure al momento dell’avvio del processo.

Cosa ha deciso, allora, il Giudice di Pace emiliano?

Come si è detto ha accolto la richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto dai due consumatori sulla scorta delle seguenti osservazioni: «allo stato, pertanto, non può essere ritenuta congrua l'applicazione della normativa emergenziale – sfavorevole per i viaggiatori – anche alla luce della valutazione negativa da parte delle Istituzioni Europee e che costituirebbe un differente trattamento tra coloro che, come i signori (omissis) e (omissis), avevano acquistato un pacchetto viaggio all'inizio della pandemia e coloro che lo abbiano acquistato nei mesi successivi» (in www.dirittoegiustizia.it), quando cioè erano entrati in vigore i correttivi della normativa in esame.

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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