Di Emilio Graziuso (*) 23 ottobre 2021 - Ricordate il c.d. caso Lexitor del quale ci siamo già occupati nella nostra “Agorà”?
Ebbene, sono sempre più numerose le pronunzie giurisprudenziali dei Tribunali italiani con le quali l’Autorità Giudiziale sta dando attuazione ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea.
Al riguardo, di recente, in data 14 ottobre 2021, si è espresso, in senso favorevole al consumatore, anche il Tribunale di Genova.
Ma procediamo con ordine e riepiloghiamo brevemente, per coloro che non abbiano avuto modo di leggere i precedenti articoli della nostra rubrica dedicati all’argomento, in cosa consiste la vicenda c.d. Lexitor.
La Corte di Giustizia Europea, in data 11 settembre 2019, ha emanato una importante sentenza (c.d. sentenza Lexitor) con la quale ha statuito, in modo chiaro ed inequivocabile, il diritto dell’utente, il quale abbia estinto anticipatamente un contratto di mutuo o finanziamento, al rimborso, proporzionale al tempo residuo del mutuo/finanziamento, dei costi sostenuti, al momento della stipula del contratto, per voci non interamente godute.
In questo modo la Corte di Giustizia ha posto la parola fine ad una annosa controversia, di carattere interpretativo.
Da subito, nel nostro ordinamento, si sono cominciate a registrare le prime sentenze dell’Autorità Giudiziaria e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario conformi al dettato della Corte di Giustizia.
Come spesso accade, alcune pronunzie hanno fatto propri i principi della sentenza Lexitor in modo più cauto, quasi timido, escludendo alcune voci, altre, invece, sono state caratterizzate da un carattere più audace, più pioneristico, non solo recependo quanto statuito dalla Corte di Giustizia ma adeguandolo al nostro ordinamento.
Arriviamo, dunque, alla sentenza del Tribunale di Genova della scorsa settimana.
Con essa, il Tribunale del capoluogo ligure ha stabilito che:
1)il testo unico bancario, in conformità al disposto del legislatore comunitario, stabilisce che, nel caso nel quale il consumatore estingua anticipatamente un finanziamento, egli avrà diritto alla restituzione dei costi già corrisposti per la restante parte del contratto non goduta;
2)la restituzione di cui al precedente punto 1) deve includere tutti i costi, nessuno escluso, vale a dire sia le spese che dipendono dalla durata del finanziamento (c.d. spese recurring) sia le delle prestazioni eseguite contestualmente o preliminarmente alla stipula del contratto (c.d. oneri up front), quali, ad esempio, le spese di istruttoria, di polizza, di intermediazione e di altre voci accessorie.
Cosa possono fare, quindi, i consumatori che hanno estinto anticipatamente un contratto di mutuo/finanziamento?
Il primo passo da compiere è quello di verificare se nella singola fattispecie siano applicabili i principi sanciti dalla sentenza Lexitor.
Se nel caso concreto sono riscontrati i presupposti giuridici per chiedere la restituzione delle somme per costi e voci non integralmente goduti, si dovrà procedere alla quantificazione delle stesse attraverso il metodo di calcolo pro rata temporis.
In virtù di esso, infatti, è garantito il rispetto della proporzionalità in quanto l’importo complessivo dei costi sostenuti dal consumatore è diviso per il numero di rate previste nel contratto.
L’importo così ottenuto dovrà, quindi, essere moltiplicato per il numero di rate non maturate a seguito dell’estinzione anticipata e la restituzione della cifra scaturente da tale calcolo potrà essere richiesta alla Banca o Finanziaria da parte del consumatore.
Successivamente all’analisi della fattispecie ed al calcolo sopra indicato, l’utente potrà diffidare formalmente la controparte alla restituzione di quanto dovuto e, in caso di mancato riscontro o riscontro negativo, attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione o, in alternativa, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.
Qualora, non si riesca a trovare un accordo in sede di procedura di mediazione, oppure, nell’ipotesi di ricorso all’Arbitro conclusosi con decisione favorevole al consumatore alla quale la Banca o la Finanziaria non si sia adeguata, l’utente potrà procedere giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e delle somme ad esso spettanti.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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