Di Emilio Graziuso (*) 17 luglio 2021 - Il mio nominativo è stato erroneamente segnalato presso la Centrale Rischi. Oltre alla cancellazione posso chiedere il risarcimento del danno subito?
La questione sottoposta dal lettore alla nostra “Agorà” ci offre la possibilità di soffermarci su una problematica particolarmente delicata.
Il soggetto, infatti, sia esso consumatore o imprenditore, che subisce una illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi, sia essa pubblica o privata, rischia di subire due tipologie di danno:
1)patrimoniale;
2)non patrimoniale, quale la lesione della propria immagine, reputazione e onore.
Normalmente, il danno patrimoniale si concretizza nella mancata possibilità di accedere al credito stante la segnalazione pregiudizievole.
Ciò può comportare, ad esempio, per il consumatore il vedere sfumare un affare, quale l’acquisto di un immobile o di un’auto ad un prezzo particolarmente vantaggioso, e per l’imprenditore o il soggetto professionale o commerciale, oltre all’ipotesi del mancato acquisto di beni strumentali all’attività svolta, anche il non poter beneficiare di forme di accesso al credito necessarie per l’espletamento, anche quotidiano, di detta attività.
Per quanto concerne l’immagine e la reputazione, risulta evidente come l’ingiusta segnalazione pregiudizievole possa ledere le stesse attraverso la propagazione di una notizie non veritiera.
Sebbene entrambe le voci di danno possano sembrare una conseguenza diretta, immediata ed, alle volte, scontata, della illegittima segnalazione, ai fini del risarcimento non è così.
La giurisprudenza, ormai costante ed unanime, registratasi negli ultimi anni, ha escluso la configurabilità, nell’ipotesi in esame, del c.d. danno in re ipsa, vale a dire quella particolare tipologia di danno che non necessita, per ottenere il risarcimento, di prova alcuna in quanto la fattispecie stessa è di per sé ed in automatico considerata un danno e come tale una ipotesi meritevole di ristoro prevista a monte dall’ordinamento.
Cosa deve fare, quindi, per ottenere il risarcimento del danno, colui che, come il nostro lettore, dovesse subire l’illegittima segnalazione del proprio nominativo presso una Centrale Rischi?
Come si è detto dovrà provare durante il processo il danno subito.
E così, per quanto concerne il danno patrimoniale, il soggetto leso dovrà provare il mancato accesso al credito, attraverso, ad esempio, documentazione attestante il rifiuto delle Banche o delle Finanziarie a concedere mutui o finanziamenti a causa della segnalazione presso la Centrale Rischi.
Inoltre, il danneggiato dovrà provare che, nel caso di specie, il mancato accesso al credito ha provocato la perdita di determinati benefici economici (ad esempio: il non poter acquistare un immobile ad un prezzo particolarmente o avente una ubicazione particolare, come nell’ipotesi di un appartamento attiguo al proprio; il poter beneficiare di tassi di interesse che, successivamente, hanno subito un rialzo).
Con riferimento al danno non patrimoniale, il danneggiato dovrà dimostrare che la notizia della segnalazione pregiudizievole si è propagata in modo tale da arrecare un pregiudizio alla propria immagine e reputazione.
L’illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio può, infatti, comportare una diminuzione della considerazione della persona da parte di consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto “segnalato” opera.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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