Venerdì, 02 Luglio 2021 15:23

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: se i genitori sono separati a chi spetta pagare le vacanze del figlio con gli amici? In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.
“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.
Essa è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.
Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.
“L'Agorà del Diritto” vuole essere, quindi, come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente  “per” e “con” i cittadini.

Di Avv. Emilio Graziuso (*) 3 luglio 2021 - “Sono una madre separata. Quest’anno mio figlio minorenne ha manifestato il proprio desiderio di andare in vacanza con gli amici. Negli accordi di separazione consensuale è previsto che entrambi i genitori dobbiamo provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie di nostro figlio. Le spese per la vacanza di mio figlio con gli amici rientrano in automatico tra quelle per le quali dobbiamo concorrere al 50% oppure il padre può rifiutarsi di partecipare economicamente?”
La domanda della nostra lettrice risulta essere estremamente attuale, data la stagione estiva, e di grande importanza per i genitori separati, in quanto riguarda un terreno minato quale quello delle spese straordinarie.

Prima di dare una risposta al quesito posto dalla lettrice, occorre precisare che per spese straordinarie si intendono tutte quelle di natura eccezionale ed imprevedibile che, come tali, non possono essere comprese o previste a monte nell’assegno periodico di mantenimento.
Esempio tipico di spese straordinarie sono, quindi, le spese mediche, scolastiche, sportive.

Le spese della vacanza del figlio con gli amici rientrano, quindi, nelle spese straordinarie, in quanto esulano da quelle relative alla quotidianità del minore (spese ordinarie).
La nostra lettrice chiede, quindi, se tali spese rientrano automaticamente tra quelle per le quali entrambi i genitori, in virtù degli accordi di separazione consensuale, devono contribuire nella misura del 50% .

Non trattandosi di spese necessarie (es. cure mediche, spese scolastiche, ecc.) le spese straordinarie per vacanze senza genitori richiedano il preventivo accordo tra questi ultimi, così come stabilito nelle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 riguardanti “regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di familiare”.

Rientrando, quindi, tra le spese straordinarie da concordare, si consiglia alla lettrice di formulare una specifica richiesta scritta all’altro genitore, il quale dovrà manifestare il proprio motivato dissenso in forma scritta nell’immediatezza della richiesta altrimenti, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Qualora la nostra lettrice non dovesse chiedere il consenso alla partecipazione alle spese all’altro genitore e dovesse sostenere interamente lei i costi della vacanza del figlio, la stessa non potrà in un secondo momento chiedere il parziale rimborso delle stesse.

Il caso sottoposto all’attenzione della nostra rubrica ci permette di fornire un consiglio di carattere generale.

In sede di separazione consensuale è sempre opportuno indicare in modo dettagliato tutte le possibili ipotesi di spese straordinarie alle quali i genitori sono tenuti a concorrere nella misura concordata. Solo in tal modo è possibile evitare che sorgano in futuro incertezze o conflitti.

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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