“L’Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.
Essa è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.
Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.
“L’Agorà del Diritto” vuole essere, quindi, come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente “per” e “con” i cittadini.
Dopo questa breve ma doverosa presentazione della rubrica, entriamo nel vivo ed affrontiamo una tematica di grande attualità ed interesse per i consumatori.
È stato di recente riscontrato un aumento di segnalazioni attinenti ad azioni giudiziarie ed extragiudiziarie volte al recupero di crediti deteriorati, c.d. NPL (Non Performing Loans), ceduti dalle Banche, originariamente titolari degli stessi (in quanto derivanti, ad esempio da conto corrente, linee di affidamento del credito, finanziamenti) ad altri operatori finanziari.
In molti casi, però, sono state ravvisate anomalie e inesattezze nelle pretese creditorie avanzate, spesso, attraverso la notifica di decreti ingiuntivi.
Più in particolare, in alcune fattispecie è emersa la prescrizione del diritto di credito o l’inesistenza dello stesso, in quanto, ad esempio, già pagato o oggetto di transazione regolarmente adempiuta o, ancora, corrisposto in tutto o in parte dal fideiussore o da altro garante del debitore principale. In altre ipotesi si è riscontrata la richiesta di interessi passivi sproporzionati o non dovuti.
Cosa può fare, quindi, in questi casi il consumatore che riceve la notifica di un decreto ingiuntivo?
Preliminarmente occorre che il destinatario del detto decreto analizzi immediatamente, dati i tempi ristretti per una eventuale opposizione, la pretesa creditoria, se la stessa è effettivamente dovuta e l’importo esatto di una eventuale esposizione debitoria.
Qualora sia riscontrata qualche anomalia, senza indugio, il destinatario della richiesta di pagamento dovrà cercare di addivenire, formalmente, ad un accordo transattivo con la controparte.
Tale fase si deve concludere nel giro di qualche giorno dal ricevimento dell’atto notificato.
Se ciò non dovesse avvenire, è opportuno che il consumatore promuova, subito, sempre ove ne ricorrano gli estremi, una azione di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare che decorrano i termini per poter procedere in tal senso.
Le anomalie nelle pretese per crediti deteriorati è un fenomeno che va affrontato e combattuto, non solo a livello giudiziario, ma anche e soprattutto a livello politico e, quindi, legislativo.
In questo determinato periodo storico, infatti, i cittadini sono già alle prese con una crisi economica ed occupazionale senza precedenti, di conseguenza, il ricevere ingiunzioni di pagamento, soprattutto nei casi in cui le stesse presentano delle anomalie, complica notevolmente la condizione, anche psicologica, degli stessi.
Perché le società che hanno acquisito il presunto credito dall’Istituto Bancario originario non pongono in essere un adeguato studio ed approfondimento del singolo caso prima di procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo anche qualora, ad esempio, il credito dovesse essere prescritto o già pagato in tutto o in parte?
Perché costringere, in caso di anomalie, il consumatore a promuovere un’azione giudiziaria, con i relativi tempi lunghi e costi, per far valere i propri diritti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo?
Per queste ed altre domande occorre una risposta seria, concreta e tempestiva, come si è detto, a livello politico e legislativo.
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