Domenica, 27 Settembre 2020 07:37

Circolare Inps per esonero versamento contributi previdenziali In evidenza

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Di Mario Vacca Parma 27 settembre 2020 - La circolare n. 105 del 18 settembre emanata dall’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla   misura di esonero contributivo prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, dispone l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle varie   misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 - Suppl. Ordinario n. 30, all’articolo 3, ha previsto, l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Tale articolo, che esclude il settore agricolo, prevede a favore dei datori di lavoro del settore privato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge, ed il tutto fruibile entro il 31 dicembre 2020. Il beneficio è accessibile ai datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale “Covid” in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’importo dell’esonero calcolato come poc’anzi descritto deve essere, successivamente riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

La circolare n. 105 del 18 settembre emanata dall’Inps, in tema di soggetti che possono accedere al credito precisa che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e della pubblica amministrazione.

La circolare nel richiamare norme appositamente emanate con riferimento all’emergenza da COVID-19 che hanno specificatamente previsto misure di sostegno alle imprese, distinte in ragione dei settori economici di attività, evidenzia che, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

La norma ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale e pertanto ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020.

L’importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile ed è particolarmente specificato che, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore.

Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell’esonero è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, infatti non tutte le componenti della contribuzione possono essere oggetto di esonero, come i premi e i contributi dovuti all’INAIL, il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, il contributo, ove dovuto, a diversi fondi, tec.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto di taluni presupposti, ovvero:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell’esonero e la violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.

Il datore di lavoro che accede all’esonero in trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di nuovi strumenti di integrazione salariale. Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.

Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.

Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori ed all’attenzione per l’armonizzazione fiscale tra le diverse realtà ed al rischio d’impresa.

Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo ma, con etica, lealtà ed armonia.

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