Di Mario Vacca Parma 22 aprile 2020 - Il decreto Cura Italia (articolo 55 D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce nel nostro ordinamento una disposizione temporanea volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel corrente contesto di incertezza economica, una norma disaminata nel precedente articolo del 30 marzo scorso.
La nuova fattispecie è stata inserita attraverso l’integrale sostituzione dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e reca, quale meccanismo incentivante, la possibilità, per le imprese, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (“DTA”) riferibili alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze di ACE, in misura proporzionale ai crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020.
Presupposto per accedere all’agevolazione è che la cessione dei crediti avvenga entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 44-bis, tuttavia, non chiarisce il significato da attribuire al concetto di «cessione a titolo oneroso» ed al periodo di cessione contenuta nel suo primo comma, ponendosi al riguardo una rilevante questione interpretativa.
Il permanere di una situazione di incertezza circa la corretta interpretazione di detto concetto, così come un’interpretazione restrittiva dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, avrebbero limitato fortemente l’applicabilità della disposizione, vanificandone di fatto la portata agevolativa. Al contrario, un’interpretazione di detto concetto, da parte dell’Agenzia delle entrate, che rinviasse alle disposizioni del Codice civile avrebbe favorito l’applicazione della disposizione, andando incontro alle esigenze delle imprese. La norma la norma dovrebbe peraltro essere interpretata attribuendo alla locuzione “cessione dei crediti” il significato che essa ha sulla base delle disposizioni del Codice civile e non dei principi contabili IAS od OIC e, cosa non affatto di minore importanza, dovrebbe inoltre essere riferita sia alle cessioni di crediti pro-soluto sia a quelle pro-solvendo, in quanto entrambe utili rispetto all’obbiettivo della creazione di liquidità per l’impresa.
All’interpretazione di cui sopra ci pensa un emendamento parlamentare all’articolo 55 del decreto Cura Italia - in corso di approvazione alla Camera – che conferma la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate corrispondenti a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate per le società che cedono crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 opera dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dal periodo d’imposta successivo. La precisazione è importante per dirimere i dubbi generati dalla norma e pertanto la trasformazione può essere effettuata dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dalla data di efficacia economica, mentre «non rileva, ad esempio, la data di derecognition contabile del credito». Ciò premesso quindi la cessione è valida anche se effettuata pro solvendo e non pro soluto. Occorre tener presente che spesso i contratti di cessione prevedono una data di effetto giuridico non coincidente con quella di effetto economico. La trasformazione è consentita per le Dta corrispondenti (ad esempio, 24%) al minore importo fra: perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate, anche se non iscritte in bilancio, eil 20% del valore nominale dei crediti ceduti, per un ammontare massimo di due miliardi.
L’emendamento contiene altri importanti chiarimenti in ordine all’esclusione della cessione crediti infragruppo ed interviene sulla cessione plurima dello stesso credito confermando che nel caso in cui uno stesso credito sia ceduto più volte, la trasformazione può essere fruita una sola volta.
La trasformazione è condizionata di un’opzione che comporta il pagamento di un canone annuo (deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento) dell’1,5% commisurato alle Dta effettivamente trasformate (non quindi quelle potenzialmente trasformabili) in crediti d’imposta. L’opzione – che deve essere esercitata entro l’esercizio in corso a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti – ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello della cessione stessa e come chiarito nell’emendamento ciò si riferisce esclusivamente alla decorrenza del canone.
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
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Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
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