Mercoledì, 08 Aprile 2020 11:22

Il Piano dei consumatori in epoca post Covid In evidenza

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di Mario Vacca Parma 8 aprile 2020 - L’ordine dei dottori commercialisti interviene riguardo alla situazione che si creerà post Covid-19 riguardo alle procedure da sovraindebitamento nelle parole della delegata alla materia Valeria Giancola che interviene evidenziando come “In questa fase di estrema difficoltà economica le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge e a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese”. 

Sicuramente le procedure da sovraindebitamento rimarranno un mezzo importante per esdebitare i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi che si troveranno in condizioni di “estreme” al termine dell’emergenza sanitaria quando si tratterà di ripartire.

Su questo tema il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento: “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Un documento, spiega Giancola, “che ha un taglio prettamente operativo. E’ quello che ci chiedono in questo periodo difficile tanti colleghi da tutta Italia. A quanti sono impegnati su questa materia e che fanno parte degli Organismi della categoria di Composizione della crisi, presenti a decine sull’intero territorio nazionale, diciamo che possono rivolgersi al Consiglio nazionale per indicazioni e informazioni”.

Lo studio - che si divide in due parti (nella prima spazio alle Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati, e nella seconda focus sulle proposte per intervenire in modo incisivo sulla disciplina relativa alle modifiche dei piani nelle procedure di sovraindebitamento) - indica alcune soluzioni interpretative che consentano di adeguare all’attuale contesto le previsioni della legge n. 3/2012 e nello specifico trattasi di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.

I suggerimenti esposti nel documento sono volti a facilitare, in particolar modo, le imprese che stanno eseguendo piani in esecuzione di accordi di ristrutturazione precedentemente omologati e che sono, e saranno, fortemente colpite dalla sospensione delle rispettive attività.
Il documento analizza gli effetti che la sospensione dei termini processuali- nel contesto emergenziale che stiamo vivendo - producono sulla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti e sulla “sorte” dei piani del o degli accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati ed in relazione ai quali l’esecuzione è attualmente compromessa.

Al riguardo il Consiglio evidenzia che occorre richiamare quanto disposto con i differenti provvedimenti d’urgenza adottati dal Consiglio dei Ministri con cui, a causa della situazione di emergenza epidemiologica, il Governo ha previsto la sospensione di molte attività produttive e, considerare le significative ricadute economiche legate alla sospensione delle attività lavorative e di impresa, che potrebbero pregiudicare il regolare adempimento degli obblighi assunti dal debitore negli accordi già omologati.