Di Mario Vacca Parma, 2 giugno 2019 La quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13161/19, mettendo fine ad un contenzioso durato più di dieci anni, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate non può applicare i coefficienti reddituali di settore senza considerare lo stato di crisi in cui si trova la società nel momento del controllo e pertanto il metodo induttivo seguito dall'amministrazione finanziaria erga omnes non è corretto.
Analogamente quindi definiamo illegittimo l'accertamento induttivo posto a carico di una società in crisi se i parametri utilizzati dall'agenzia sono quelli riferibili ad aziende nella loro gestione ordinaria.Nel caso di specie l'agenzia delle entrate confutava la vendita di scorte di magazzino ad un prezzo inferiore per far cassa e far fronte ad impegni urgenti di liquidità stimando maggiori ricavi di quanto dichiarato.
Le nuove norme relativi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che impongono alle aziende nuovi modelli organizzativi con adeguati sistemi di controllo e procedure di allerta sono finalizzate all'emersione anticipata della crisi per salvaguardare la continuità aziendale evitando di attendere il momento nel quale ci sarà l'insolvenza.