L'articolo 6 D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione) rinnovata dal D.L. 119/2018 pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale; l'articolo 3 del decreto stabilisce che i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti relativi ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 D.Lgs. 46/1999.
di Mario Vacca Parma 25 novembre 2018 - Il termine entro il quale il contribuente deve presentare apposita istanza formalizzata su apposita modulistica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è il 30/04/2019.
Due le opzioni di pagamento:
1. una unica soluzione da liquidarsi entro il 31 luglio 2019;
2. rateizzazione in massimo dieci rate consecutive semestrali di pari importo e quindi per un massimo di 5 anni (rate a scadere il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno);
I pagamenti possono essere disposti mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione, tramite bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione ove è possibile usufruire della compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili e non prescritti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
Al pagamento rateale verrà applicato un tasso di interesse annuo del 2%, che risulta più vantaggioso rispetto al 4,5% della precedente rottamazione. Si rende noto che non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 e, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.
Per favorire l'accesso all'istituto, potranno aderire anche i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle rate originate dalle precedenti rottamazioni e nello specifico per coloro che sono in mora con le rate di luglio, agosto e settembre 2018 previste della rottamazione bis, l'adesione è subordinata alla regolarizzazione del pagamento entro il 07 dicembre 2018. Possono essere ammessi alla definizione agevolata, anche i debiti che sono stati oggetto di piani del consumatore o di piani di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà l'ammissione evidenziando l'eventuale accoglimento delle rate proposte, delle somme ammesse e delle scadenze.
Le somme relative a debiti definibili versate anteriormente all'adesione alla rottamazione rimangono acquisite e non sono rimborsabili mentre ai fini del calcolo delle somme definibili, si tiene conto solo degli importi già versati e, se il debitore ha già pagato interamente quanto dovuto con precedenti pagamenti parziali, dovrà comunque aderire alla definizione agevolata per beneficiare dei suoi effetti.
Relativamente agli effetti prodotti dall'adesione, si prevede intanto la sospensione dei giudizi pendenti durante il pagamento di quanto dovuto e l'estinzione degli stessi soltanto al completamento del pagamento atteso. Il decreto prevede anche:
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
sospensione, fino alla scadenza della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e di ipoteche;
impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e improcedibilità di quelle già in essere;
condizione di regolarità del contribuente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis P.R. 602/1973.