Mercoledì, 19 Ottobre 2022 11:47

“SOLDO FINANCIAL SERVICE LIMITED”. Il Tribunale di Parma dispone un sequestro su richiesta della Procura In evidenza

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Nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, in parziale accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti della “SOLDO FINANCIAL SERVICE LIMITED”, società con sede dapprima nel Regno Unito e poi, a seguito della Brexit, in Irlanda che, in qualità di istituto di moneta elettronica, emette carte di pagamento ricaricabili.

Parma 19 ottobre 2022 - Con il decreto è stato disposto il sequestro preventivo impeditivo di tutti i conti correnti aperti in Italia dalla SOLDO per le ipotesi di reato di ostacolo alle funzioni dell’autorità di vigilanza (art. 2638, comma 2, del codice civile), abusiva emissione di moneta elettronica (art. 131-bis del TUB) e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter del TUB). Il sequestro è da intendersi quale provvedimento che inibisce qualsiasi movimento in entrata e in uscita di denaro dai conti.

La Procura aveva invece richiesto il sequestro preventivo impeditivo delle quote societarie delle società interessate con contestuale nomina di un amministratore giudiziario, al fine di interrompere le condotte delittuose contestate, assicurando nel contempo la continuità aziendale, che si sarebbe estrinsecata previa attivazione della procedura di vigilanza di Banca d’Italia ed adeguamento alla normativa antiriciclaggio.

Le attività di polizia giudiziaria, dirette dalla Procura della Repubblica di Parma e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Parma, sono scaturite da numerose querele per truffe on line pervenute alla citata Procura della Repubblica da diverse località del territorio nazionale, accomunate dalla ricorrenza dei conti bancari, accesi presso la filiale di un istituto di credito di Parma, sui quali le persone offese hanno denunciato di aver effettuato il pagamento delle somme truffate.

A titolo esemplificativo, un soggetto truffato ha denunciato di aver trattato la vendita on line di un’autovettura e di aver corrisposto a una concessionaria – rivelatasi poi inesistente – la somma di € 15.400,00, senza poi essere riuscito a ritirare l’auto in quanto il sedicente venditore non è risultato più rintracciabile. In un altro caso, un cittadino truffato avrebbe pagato € 150,00 per l’acquisto di un misuratore glicemico visionato su internet, senza averlo mai ricevuto. Un’ulteriore truffa è stata denunciata da una donna che, indotta dalla richiesta telefonica di un sedicente impiegato di banca che le paventava il rischio di perdere i propri risparmi, ha effettuato un bonifico di € 14.000,00 su uno dei conti correnti ricorrenti. Ancora, il titolare di una società tedesca ha denunciato di aver acquistato pannelli fotovoltaici pagando a un’impresa italiana, a seguito delle indagini rivelatasi inesistente, la somma di € 71.200,00, senza ricevere la merce pattuita.

Allo stato, sono state ricostruite ulteriori sessanta denunce per truffe inerenti a decine di acquisti di autovetture, smartphone, tablet, videogiochi ed elettrodomestici. Talvolta un solo cliente della SOLDO avrebbe reiteratamente commesso più frodi. 

I pagamenti effettuati dalle persone truffate sono confluiti, in prima battuta, sui conti correnti “contenitori” intestati alla SOLDO accesi -come detto- sulla filiale parmigiana di un istituto di credito, e poi, tramite procedura da parte della medesima società, convertiti in moneta elettronica e accreditati sui portafogli (wallet - identificati mediante specifico codice noto alla sola SOLDO e non anche all’istituto bancario) dei beneficiari truffatori che li hanno prontamente monetizzati.

Le preliminari investigazioni svolte non hanno consentito di identificare gli autori delle truffe commesse avvalendosi dei conti correnti intestati alla SOLDO, le cui modalità di funzionamento hanno di fatto garantito l’assoluto anonimato ai propri clienti grazie all’utilizzo di dati falsi o di nominativi la cui identità era stata sottratta dai truffatori, della mancanza di documenti d’identità, dell’indicazione di indirizzi fasulli e di utenze telefoniche intestate a soggetti extracomunitari.

Pertanto, le attività investigative delle Fiamme Gialle sono state immediatamente estese alla ricostruzione dell’effettiva attività svolta in Italia dall’Istituto di Moneta Elettronica estero.

In particolare, i soggetti comunitari possono esercitare in Italia l’attività di istituto di pagamento o di istituto di moneta elettronica con tre differenti tipologie di “passaporto”: “per libera prestazione di servizi”, “per agenti/distributori” e “per succursale”. La differente qualificazione del “passaporto” comporta una diversa applicazione della normativa antiriciclaggio e delle competenze di vigilanza, in quanto nella sola ipotesi di “libera prestazione di servizi” la società operante è sottratta agli obblighi antiriciclaggio nazionali e ai poteri di controllo di Banca d’Italia.

Secondo l’ipotesi d’accusa, condivisa dal GIP, la SOLDO Financial Service Ltd avrebbe dichiarato alle competenti Autorità di svolgere sul territorio nazionale l’attività di emissione e distribuzione di moneta elettronica in regime di “libera prestazione di servizi” (ossia senza una presenza fisica stabile in Italia), pur operando invece con una stabile organizzazione (o quantomeno, con una serie di “agenti in modalità stabilimento”), con uffici operativi che i finanzieri hanno individuato a Roma e Milano, da cui decine di dipendenti della SOLDO promuoverebbero i servizi di carattere prettamente finanziario propri dell’istituto di moneta elettronica (offerta commerciale, ricerca, acquisizione e successiva assistenza della clientela, conclusione dei contratti di vendita, ordine, sblocco e rinnovo delle carte di debito dei clienti, restituzione dei fondi ai clienti, verifica dei bonifici di accredito sui conti della SOLDO e successivo trasferimento degli importi sui portafogli della clientela).

Dalle indagini è emerso anche che i dipendenti della stabile organizzazione hanno concluso contratti con alcuni Comuni per la distribuzione con carte SOLDO ricaricabili dei sussidi erogati a propri cittadini a seguito della pandemia da Covid-19.

In definitiva, alla luce della ricostruzione investigativa eseguita dai finanzieri, la Procura della Repubblica ritiene che sia emersa una struttura permanente – commerciale e di supporto informatico – in Italia, mediante la quale la SOLDO opererebbe in modo stabile e continuativo nel mercato italiano offrendo servizi di pagamento.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la SOLDO avrebbe omesso di comunicare tale reale attività svolta nel Paese allo scopo di sottrarsi alla vigilanza di Banca d’Italia nonché ai più penetranti, stringenti e economicamente più impegnativi controlli volti a prevenire l’utilizzo degli strumenti finanziari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ad esempio: elezione di un punto di contatto centrale, adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio).

Allo stato attuale delle indagini, e salvo ovviamente le successive acquisizioni anche in base alle prospettazioni che faranno le difese, dalla documentazione acquisita sembra  emergere, per esempio, che in sede di registrazione on line dei clienti non sarebbero stati verificati i dati anagrafici inseriti, con la conseguenza che, in un caso, il codice fiscale e gli ulteriori dati identificativi di una titolare di conto sono risultati inesistenti e, in diversi altri episodi, sono state registrate - quali rappresentanti legali di società intestatarie di conto – persone fisiche che non hanno mai ricoperto alcuna carica in quelle società (conti poi utilizzati per porre in essere delle truffe). Ulteriore casistica riscontrata consiste nell’apertura di conti intestati a persone fisiche che in precedenza avrebbero denunciato il furto/smarrimento dei propri documenti d’identità.

Secondo l’ipotesi accusatoria, tutto ciò sarebbe la conseguenza della mancanza di un’attività di adeguata verifica della clientela da parte di SOLDO, tanto che (come emerso dalla documentazione acquisita) la sospensione di conti intestati ad alcuni soggetti “a rischio” è avvenuta soltanto dopo una specifica segnalazione da parte di organi di polizia giudiziaria.

Per il GIP, il risparmio di spesa e l’assoggettamento a minori controlli sarebbe stato il movente della mancata comunicazione della reale attività svolta sul territorio da parte della SOLDO che, in tal modo, sarebbe stata agevolata nella competizione con altri operatori del settore.

In sintesi, le ipotesi di reato contestate alle cinque persone fisiche allo stato indagate, costituenti i vertici societari della SOLDO, sono:

  • ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza di Banca d’Italia, che non avrebbe attivato alcuna procedura di controllo in conseguenza dell’omessa comunicazione circa le attività effettivamente svolte in Italia dalla SOLDO Italian branch (art. 2638, comma 2, del codice civile);
  • abusiva emissione di moneta elettronica (art. 131-bis del TUB) e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter del TUB), per mancata iscrizione ad uno degli albi previsti dagli articoli 13 e 114-bis, comma 2, del D.Lgs. 385/1993 e senza alcuna autorizzazione da parte di Banca d’Italia.

Un’ulteriore contestazione a carico dei cinque indagati riguarda un’ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), in quanto sarebbero stati consapevoli della provenienza delittuosa di una somma accreditata su un wallet pari a € 46.446,00 e, su ordine dell’ignoto titolare registrato con una denominazione di fantasia, avrebbero determinato il trasferimento della predetta somma su un conto corrente estero.

Inoltre, alla persona giuridica SOLDO FINANCIAL SERVICE Ltd. - Italian branch sono contestati gli illeciti previsti dall’art. 25-octies (in relazione alla condotta di riciclaggio) e dall’art. 25-ter (con riferimento alla condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia) del D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli Enti), in quanto avrebbe omesso di adottare un modello organizzativo idoneo a scongiurare condotte illecite commesse da chi rivestiva in seno ad essa ruoli apicali al precipuo scopo di favorirla. 

In dettaglio, secondo il GIP, le condotte di riciclaggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia sarebbero state poste in essere nell’interesse della SOLDO - Italian branch, al fine di risparmiare gli oneri connessi ai ben più penetranti meccanismi di controllo antiriciclaggio.

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Da sottolineare la  particolare rilevanza pubblica dei fatti:

  • in primo luogo, la presenza di numerose denunce per truffe online pervenute alla Procura della Repubblica di Parma da diverse località del territorio nazionale, per importi rilevanti;
  • in secondo luogo, la necessità che sia conoscibile (in particolare ai titolari di carte SOLDO, sia privati cittadini che imprese e Enti locali) l’intervenuto provvedimento di sequestro impeditivo dei conti correnti aperti in Italia dalla SOLDO, che ha l’effetto di inibire qualsiasi movimento in entrata e in uscita di denaro dai predetti conti;
  • in terzo luogo, la rilevanza soggettiva dell’Istituto di moneta elettronica coinvolto, posto che si tratta di una società operante in diversi Paesi europei.