il Decreto 73/2001 “Sostegni-Bis” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, opzionando diverse scelte – alternative fra loro - rispetto ai decreti precedenti ed in particolar modo un contributo perequativo ovvero teso a ripartire più equamente il beneficio.
Con il provvedimento del 29 novembre l’attesa è terminata ed è stata aperta la procedura di inoltro della domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto “perequativo”, e rese note le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del beneficio oltre ai contenuti della domanda stessa.
Il termine scade il 28 dicembre 2021.
Per quanto concerne il calcolo, si applicano cinque aliquote percentuali a seconda dei ricavi del beneficiario e della differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti.
Il Mi.Se ha fissato tramite decreto del 12 novembre le percentuali, ovvero:
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo perequativo spetta nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 e quindi - non spetta - nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti è uguale o superiore alla differenza tra il risultato al 31 dicembre 2019 e quello al 31 dicembre 2020. Ciò premesso, l’importo massimo è 150.000 euro.
L’accredito del contributo può essere erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario o – se richiesto irrevocabilmente – tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.
L’istanza può essere avanzata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata inoltrata entro il 30 settembre 2021 ed è presentabile mediante i canali telematici dell’Agenzia, o tramite il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate.