di LGC Parma 19 marzo 2020 - Per evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
Limitazioni sono state poste anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio carburante.
A seguire lo stralcio dell’ordinanza scaricabile in pdf.
“…Ordina
1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi
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sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
1. a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
2. b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
3. c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.”
(allegata ordinanza del 18/3/2020)