coniugato con cittadina italiana, avverso il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari pronunciato dalla Questura di Reggio Emilia e fondato sull'asserita incompatibilità tra identità di genere del marito ed il requisito della convivenza more uxorio intesa come effettiva comunità di vita materiale e spirituale tra i coniugi, sulla base dell'art. 30 comma 1-bis del d.lgs. n. 286/98.
Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia innanzitutto rileva che il ricorrente risulta legalmente coniugato con la cittadina italiana e che i coniugi sono tuttora di diverso sesso anagrafico, posto che il ricorrente, pure assumendo di fatto le sembianze dell'altro genere, non ha mai richiesto la rettificazione anagrafica del sesso a norma della legge n. 164 dd. 14.04.1982. Il giudice ricorda che soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio ex lettera "g" dell'art. 3, II comma L. 1 dicembre 1979. Risultano ancora controverse le questioni se la rettificazione anagrafica del sesso a seguito di intervento chirurgico necessiti di domanda delle parti, così come l'ipotesi di divorzio d'"ufficio" potrebbe presentare profili di incompatibilità con i principi costituzionali per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare.
Fonte ASGI
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