Sabato, 05 Ottobre 2024 06:44

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Unioni civili, precarie condizioni economiche e mantenimento In evidenza

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Emilio Graziuso Emilio Graziuso

Di Emilio Graziuso, 5 ottobre 2024 - Nei giorni scorsi è stata emanata una importante ordinanza con la quale la Corte di Cassazione ha affrontato la problematica del diritto di mantenimento a seguito dello scioglimento di una coppia di fatto, nell’ambito della quale entrambe le parti vertevano in precarie condizioni economiche.

Il provvedimento risulta essere particolarmente interessante da un punto di vista giuridico e di grandissima attualità a livello sociale.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, dopo cinque anni dall’unione civile la coppia è “scoppiata”.

Una delle parti ha, quindi, chiesto al Tribunale competente un assegno di mantenimento a carico dell’ex partner, il quale è stato accordato, seppure in misura minima, pari ad € 100,00, tenuto conto delle precarie condizioni economiche di entrambe le donne.

In sede d’appello l’assegno viene revocato e la controversia sbarca, quindi, dinnanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte d’Appello è scaturita dal fatto che il beneficiario dell’assegno revocato non ha provato la sua inabilità al lavoro ed, inoltre, la patologia depressiva dalla stessa dedotta non è decisiva nell’attribuirle il diritto a percepire lo stesso.

Inoltre, i giudici di secondo grado rilevano che la persona sulla quale gravava l’obbligo di corrispondere l’assegno nei confronti dell’ex partner era, già al momento della pronunzia del Tribunale, priva di reddito e gravata da una serie di debiti, tutti contratti nel corso dell’unione civile.

Secondo la Corte d’Appello, quindi, “la sostanziale e quasi totale assenza di redditi di entrambe le donne non consente di porre obblighi di sostegno economico” a carico di una di esse nei confronti dell’altra.  La donna alla quale era stato revocato l’assegno di mantenimento, però, non si dava per vinta e promuoveva ricorso in Cassazione nei confronti della pronunzia della Corte d’Appello.

Anche la Suprema Corte, però, non riscontrava i presupposti giuridici per il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, anche in virtù della totale assenza di reddito della donna alla quale era stata richiesta la corresponsione dello stesso.

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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