Di Mario Vacca Parma, 31 maggio 2020 - «La ripresa del Paese – sottolinea Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager – passa attraverso le competenze e i manager non si tirano indietro, anzi sono in prima linea nella gestione della crisi, pienamente consapevoli dei rischi ma anche delle opportunità che essa sta aprendo». L’occasione è la presentazione di uno studio commissionato dall’Associazione che analizza l’impatto del Covid-19 sui dirigenti tanto dal punto di vista personale che di gestione dell’impresa.
di Mario Vacca Parma 31 marzo 2020 - Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità.
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale che di finanziamento. Il decreto pone attenzione anche per la riduzione degli oneri di cessione e pertanto la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un’ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti di imposta, di tali importi, in cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando cosi la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31/12/2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota DTA riferite a:
1) Perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’Art. 84 del TUIR;
2) Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 6/12/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti al reddito imponibile.
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quanto il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ed alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto.
La quota massima di DTA trasformabile in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti esse si riferiscono. A tal fine viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31/12/2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti ai gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo .
Esempio:
Nell’eventualità una società cedesse crediti per un miliardo di euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro.
La trasformazione in credito d’imposta può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma non ancora dedotti o usufruiti dalla data della cessione dei crediti.
Il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame. I crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs 9 luglio 1997 n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43 ter del dpr 29/09/1973 n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato Art. I de d.l. 3 maggio 2016 n. 59.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 16 nov. 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dell’art. 2, comma I, lettera b) del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del d.lgs 12 gennaio 2019. N. 14
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
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di Mario Vacca Parma 28 marzo 2020 - Il Codice della crisi d’impresa entrato in vigore a marzo 2019 con gli articoli 375 e 377 obbliga l’impresa a dotarsi di adeguati assetti organizzativi e quindi impone all’imprenditore non solo la costante valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo ma anche di monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.
L’articolo 14 del Codice, che sarebbe dovuto entrare in vigore ad agosto ma con il D.L. “Salva Italia” è stato rinviato al febbraio 2021 -salvo ulteriori proroghe - racchiude tutto il senso e la portata della normativa sugli adeguati assetti ed il succo di tutto è che è proprio l’adeguatezza dell’organizzazione che consente all’imprenditore il monitoraggio della crisi e della continuità aziendale.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica, con una tempistica periodica calibrata rispetto alla dimensione aziendale e si fonda su una serie di procedure che tradizionalmente sono contenuti all’interno di una macro-categoria denominata “controllo di gestione”.
Dall’articolo 2 del Codice si evince chiaramente che le nuove norme circoscrivono la crisi d’impresa in ambito finanziario e prospettivo e appunto per questo solamente strumenti di controllo di gestione di tipo prospettico possono consentire all’imprenditore di disporre di informazioni sufficienti e tempestive. E’ evidente quindi che sia identificabile l’obbligo di implementazione di un efficace controllo di gestione, atto a consentire le verifiche consuntive e prospettiche necessarie al monitoraggio previsto dall’articolo 2086 post-riforma, che prevede la necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale.
La norma consente il duplice beneficio di contrastare sul nascere la crisi d’impresa ma anche di coordinare un percorso di crescita imprenditoriale e manageriale all’interno dell’impresa. La procedura di costruzione del budget potrebbe apportare confronti mai tenuti prima tra i diversi attori aziendali, dialogo e sforzo del singolo di far parte di un contesto collettivo, situazioni fondamentali per il miglioramento della capacità di previsione di un sistema organizzato. Un buon controllo di gestione anche se potrebbe non originare previsioni precisissime rappresenterebbe sicuramente un eccellente strumento di misurazione della performance, in grado di permettere correzioni rapide ed interventi efficienti e tempestivi. Le interazioni tra proprietà e manager legate alla costruzione del budget ed alla gestione periodica sarebbero fondamentali per migliorare la competitività dell’azienda nel suo complesso.
Il risultato del duplice beneficio è che il controllo di gestione può passare da un mero adeguamento ad una disposizione di legge ad un progetto di crescita e sviluppo di competenze tanto attraverso la formazione di risorse interne quanto attraverso la nomina di temporary manager che possano apportare significative esperienze acquisite in altre realtà.
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
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Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
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di Mario Vacca Parma 25 marzo 2020 - Nel precedente articolo si è evidenziato come il decreto Cura Italia abbia previsto la sospensione dell’attività giudiziaria con il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini degli atti giudiziali in qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo intervenendo anche per le scadenze fissate a seguito delle introduzioni di procedure di concordato preventivo e per le scadenze fissate nell’ambito dell’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Al riguardo ci sono le prime pronunce, il 10 marzo si è espresso il Tribunale di Forlì, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo con riserva, disponendo la proroga del termine fissato per la presentazione della proposta definitiva, unitamente al piano concordatario e alla documentazione, in virtù del disposto di cui all’art. 1 D.L. n. 11/2020. Il Tribunale, dando atto dell’ adozione dei D.P.C.M. dell’8/03/2020 e del 9/03/2020 a tutela della salute pubblica e contro la diffusione del Coronavirus, ha ritenuto opportuno «al fine di prevenire diversità di orientamenti interpretativi ed assicurare al contempo uniformità di trattamento, intervenire d’ufficio per chiarire che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161, comma 6, l. fall. con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni».
Al riguardo si è uniformato anche il tribunale di Tribunale di Bergamo in data 11 marzo 2020.
Il problema sanitario in corso si rifletterà anche sui piani concordatari e proprio riguardo le scadenza sarebbe utile ampliare la portata delle stesse per dar modo e chi abbia presentato un piano industriale di integrare un’approfondita revisione dello stesso avendo cura per quella che sarà l’economia post emergenza.
Un’ultima considerazione è doverosa riguardo l’impatto sull’entrata in vigore del Codice della Crisi.
Già prima dell’emergenza il decreto correttivo al Codice ha differito al 15 febbraio 2021 l’operatività degli oneri di segnalazione gravanti sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili per le imprese che negli ultimi due esercizi non avessero superato nessuno dei limiti per l’assunzione dei revisori.
Con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, e più precisamente con l’art. 11, rispetto all’entrata in vigore prevista per il prossimo 15 agosto 2020, è stato effettivamente rinviato al 15 febbraio 2021 tanto per le piccolissime imprese già interessate dal decreto correttivo quanto per tutte le imprese già originariamente destinatarie della disciplina delle misure di allerta ai sensi del Codice della Crisi e ubicate su tutto il territorio nazionale, con esclusione delle grandi imprese e delle società quotate e di quegli altri soggetti già esclusi, dagli strumenti di allerta ai sensi dell’art.12 del Codice della Crisi.
Il rinvio interessa un’ ampia platea di soggetti, per i quali si è inteso apprestare un ulteriore periodo ed anche per l’organizzazione degli enti deputati alla gestione della crisi, gli ormai noti e famosi OCRI.
(PH. Francesca Bocchia -"al tempo del Coronavirus")
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Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
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di Mario Vacca Parma 23 marzo 2020 - I cambiamenti che vengono concepiti durante un’emergenza solitamente sopravvivono alla fine della stessa divenendo pian piano una consuetudine.
Ne abbiamo avuto ampio esempio a seguito degli attentati terroristici attuati nei vari paesi europei il cui risultato è stato un drastico aumento dei tempi di controllo negli aeroporti o nelle stazioni e l’implementazione del registro dei viaggiatori.
Nell’ultimo periodo si assiste invece ad un conflitto tra Privacy del cittadino da un lato ed utilizzo dei Big Data o dell’intelligenza artificiale dall’altro. Di fronte all’emergenza sanitaria Asstel (associazione che rappresenta le imprese della telecomunicazione) si è detta pronta a mappare gli spostamenti per riuscire a dare un apporto nella lotta alla diffusione del coronavirus; quindi big data e “prodotti simili di analisi di grandi quantità di dati” come sostegni di una strategia che attraverso i dati generati dalle telecomunicazioni potrebbe beneficiare di analisi relative a presenze, mobilità e flussi. Per il momento in Italia i dati sarebbero comunicati ed utilizzati soltanto in forma aggregata e generalizzata partendo dagli smartphone.
La tecnica è stata utilizzata con successo in Corea del Sud ed in Cina (benché nel primo Paese l’utilizzo dell’app è stato palesato e facoltativo) . Il tema è da maneggiare con estrema cautela, la questione della privacy resta quindi uno degli argomenti più importanti del tavolo richiesto con le TelCo da Alessandro Morelli presidente della Commissione Tlc alla Camera “Big Data contro Coronavirus”.
Contrariamente a tutti i pregi che tali mole di dati posso apportare alla lotta contro il virus occorre pensare a cosa accadrà dopo l’emergenza, come tutti questi dati verranno trattati ed a quale fine, non dimenticando – come scrive il professore di Political Science dell’Università degli Studi di Milano - che “Big Data ed intelligenza artificiale sono parte integrante per alimentare quello che in letteratura viene chiamato totalitarismo post-moderno che non ricorre più in modo visibile alla repressione esplicita, ma sceglie metodi più soft, meno problematici e più efficaci”.
In conclusione bisogna studiare molto attentamente la possibilità di abolire diverse disposizioni della legge sulla privacy al fine far circolare informazioni e dati nel tentativo di sconfiggere il coronavirus o affrontare qualsiasi altra emergenza perché “una volta che si abolisce qualcosa, tornare indietro non è mai facile” ed al momento non abbiamo alcuna notizia di quale sia il trattamento che questi dati potranno ricevere al termine dell’emergenza.
(PH. Francesca Bocchia -"al tempo del Coronavirus")
Leggi anche: https://www.gazzettadellemilia.it/cronaca/item/26944-coronavirus-spionaggio-vita-contagiati-non-%C3%A8-violazione,-parola-di-esperto.html
di Mario Vacca Parma 21 marzo 2020 - A seguito dei chiarimenti dell’ordine dei dottori commercialisti richiesti al Ministero della Giustizia riguardo le sospensioni dei termini è arrivata l’attesa precisazione.
Il decreto legge, nell’articolo dedicato alle misure prese per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel settore della giustizia, chiarisce che la sospensione dei termini che si accompagna al rinvio delle udienze sino al aprile investe qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo e riguarda tutti i termini procedurali, comprendendo anche quelli previsti dalle procedure concorsuali.
Nel caso specifico l’interruzione riguarda le fasi del procedimento concordatario partendo dal concordato “in bianco”, ovvero la fase iniziale con la quale l’imprenditore può depositare il ricorso con la domanda di concordato alla quale è unito il deposito dei bilanci degli ultimi esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice.
Anche le udienze disciplinate dagli articoli della Legge fallimentare subiranno le stesse sospensioni, mentre alcune eccezioni - previste dal decreto - possono essere oggetto di provvedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tutti i casi l’urgenza deve essere attestata dal delegato del presidente del tribunale o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio nella fase più avanzata di trattazione e deve essere evidente a prima vista.
(PH. Francesca Bocchia per www.gazzettadellemilia.it )
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Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
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Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
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Come in mare aperto, anche in ufficio è necessario un leader capace di motivare il team, esaltarne i punti di forza, aiutarlo a risolvere problemi e capace di prendersi la responsabilità.
di Mario Vacca Parma 1 settembre 2019 - Nel ricorso per sovraindebitamento la procedura di liquidazione rappresenta un altro strumento di soddisfacimento dei creditori del soggetto non fallibile, raffigurato come procedimento esecutivo-espropriativo d’indole concorsuale, avente ad oggetto l’intero patrimonio del debitore, fatta eccezione dei beni espressamente esclusi.
Si evince che tale disciplina è strutturata analogamente ad una tradizionale procedura fallimentare, e si compone nelle fasi dell’apertura, dell’inventario dei beni, della formazione dello stato passivo ed infine dell’esdebitazione. Oggetto della liquidazione sono tutti i beni del debitore, compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni ( anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi) ad eccezione di quelli personali, che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6, L. 3/2012 possono individuarsi nei crediti impignorabili, dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, sia pure nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice, dei frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, dai beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi.
Il 14 maro 2019 il Tribunale di Pordenone ha espresso che la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla L. 3/2012 in tema di sovraindebitamento può essere esperita anche in assenza di beni da liquidare, facendo affidamento soltanto sui redditi futuri del debitore. Il Tribunale ha fornito un’indicazione molto rilevante in quanto gli articoli del c.c. al riguardo non offrono un valido supporto a dirimere questione.
Dalla sentenza è possibile evincere he a sostegno della pronuncia viene evidenziato che nella nozione di “beni” di cui all’articolo 810 cod. civ. possano rientrare anche le somme di denaro, e:
il fatto che l’articolo 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della propria famiglia;
il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;
il fatto che, in difetto di beni da alienare, permane comunque l’utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori.
Fortunatamente il principio espresso dal Tribunale rafforza la legge e fornisce un precedente che sarà colto senza riserve – da futuri ricorrenti.
Come in mare aperto, anche in ufficio è necessario un leader capace di motivare il team, esaltarne i punti di forza, aiutarlo a risolvere problemi e capace di prendersi la responsabilità.
Di Mario Vacca Parma 25 agosto 2019 - Un vero leader sa sempre riconoscere ed ammettere i propri sbagli. Un buon leader deve assegnare a ciascuna risorsa un ruolo preciso e comunicare in modo puntuale in quale direzione si sta andando e perché. Parole espresse da Paolo Scutellaro, cinque volte campione del mondo, pluricampione Italiano di vela ed esperto di organizzazione aziendale.
Ancora una volta la gestione di un team in barca a vela è accostato alla realtà della gestione aziendale e non sono pochi i master in leadership che hanno sessioni in banca affinché diversi soggetti tra loro sconosciuti si fondano in team ed eleggano il leader.
E’ necessario distinguere il manager dal leader, essere manager, infatti, non vuol dire automaticamente essere un leader e quest’ultimo dev’essere dotato di caratteristiche imprescindibili:
• saper ascoltare,
• dare una direzione chiara al proprio team,
• creare un clima positivo, senza conflitti,
• assegnare a ciascuno il proprio ruolo in azienda,
• saper pianificare,
• guidare con l’esempio.
Naturalmente tutti i manager vorrebbero essere dei bravi leader errori che spesso si compiono sono una barriera a tale aspirazione. Essere leaderi deve far parte di una strategia ragionata. L’errore più comune è un’insolente auto-promozione di se stessi e della propria azienda, ed oggi i social forniscono un ottimo mezzo per elevare all’ennesima potenza l’errore. L’obiettivo deve essere quello di captare le esigenze altrui e non di vendere se stessi o la propria azienda. Solitamente le persone fanno marcia indietro davanti a chi si loda.
Trovare il modo di distinguersi, di uscire dalla massa, ma senza per questo passare per grotteschi è uno dei punti fondamentali; ci sono dei trend da seguire, ma saltare sul carro del vincitore non è mai un buon segno. Se non si ha niente di nuovo da dire su un argomento meglio tacere, il silenzio è da sempre il miglior alleato.
Premesso che il leader è tale perché riconosciuto “dal popolo” la leadership deve affermarsi in maniera naturale e per farlo ha bisogno del supporto altrui, è inutile imporsi, piuttosto è necessario condividere il proprio pensiero e lavorare in squadra creando situazioni di reale scambio ed accrescimento comune.
“Un passo falso comunemente riportato dalla letteratura è quello di identificarsi tanto nel ruolo di leader da dimenticare altri tratti del proprio carattere che potrebbero aiutare a relazionarsi in modo diverso. È importante non snaturarsi ed imparare a gestire le proprie caratteristiche. Non bisogna pensare che la timidezza o l’empatia siano nemiche della leadership. L’importante è inviare un messaggio chiaro e mostrarsi sempre coerenti”
Infine è bene concentrarsi su poche cose, non si può essere esperti in ogni settore, si acquisirà maggiore credibilità sapendo tutto su un argomento e formulando un proprio pensiero personale. Il tuttologo è spesso allontanato o ascoltato con scherno.
Molti manager oppongono resistenza al cambiamento del ruolo, essendo abituati a comandare tendono a non mettersi in discussione. In quest’ottica il manager che vuole accrescere le proprie potenzialità e puntare ad essere un leader dovrebbe avere un confronto costante con un coach che lo aiuti a crescere e a migliorarsi ogni giorno. In generale, si possono individuare tre qualità per diventare leader che possono essere potenziate grazie a un programma di coaching.
Il coraggio risiede nella capacità di dire le cose e di farle accadere. Se si ha paura del cambiamento – che ricordo essere uno dei traumi più temuti dall’essere umano - non si migliorerà mai, diversamente bisogna avere il giusto coraggio per sapere comunicare anche le cose difficili. Imparare a farlo con il coach renderà più efficiente il rapporto con i dipendenti.
L’ascolto degli altri prima di parlare è essenziale, una qualità imprescindibile per ogni vero Leader.
E’ anche importante che i leader imparino a seguire il proprio istinto, che non vuol dire smettere di ponderare le cose razionalmente ma metterci quel pizzico di intuizione che fa la differenza. Ciò può far sentire instabili, ma permetterà di aprire nuove strade e di migliorare il proprio business. Naturalmente occorre esperienza nel leggere ed interpretare bene i segnali che arrivano da persone e situazioni.
Per diventare leader è importante lavorare con gli altri, gestire gli altri ma soprattutto gestire se stessi perché - come si dice in marina - tutti sanno portare la barca con il mare calmo ma il vero comandante è quello che non va in tilt durante una mareggiata imprevista.
Il giusto equilibrio consente quindi di mostrare il proprio coinvolgimento emotivo in alcune circostanze, finalizzate soprattutto a creare fiducia e non significa mostrarsi stoici e celare qualsiasi emozione, impedendo ai collaboratori di essere percepiti come umani e aperti alla comunicazione.
L’integrità rappresenta la qualità fondamentale per un leader, un attributo che presuppone la capacità di essere onesti e di voler agire nel modo giusto. E’ importante che il leader faccia per primo ciò che enuncia ai collaboratori.
L’autostima e la fiducia nelle proprie capacità senza un desiderio di prevaricare e di mostrarsi superiore è un elemento essenziale nella costruzione dell’uomo leader. La comunicazione tra il capo e i suoi collaboratori gioca un ruolo primario per la produttività, efficienza, fidelizzazione e soddisfazione personale, aspetto che purtroppo è spesso sottovalutato.
Il Buon Leader ricerca e trova giusto equilibrio tra deleghe ed incarichi, generando coinvolgimento e partecipazione, ascolta prima di giudicare concedendo l’opportunità di spiegare le proprie ragioni, organizza meeting e sessioni di coaching favorendo momenti di confronto a cadenza regolare, mostra interesse per la vita personale dei collaboratori, creando in questo modo un clima sereno e collaborativo.
Di Mario Vacca Parma 11 agosto 2019 - L’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi ha favorito un ventaglio di interpretazioni, commenti e giudizi provenienti dal mondo accademico e dai diretti interessati di ogni categoria; Appena qualche giorno or sono 22 Law Firm, ovvero studi legali nazionali ed internazionali che assistono le aziende in crisi hanno espresso su un unico documento dissenso al nuovo codice evidenziando ben 8 punti critici.
Anche in ordine ai tanto proclamati adeguati assetti organizzativi che ogni azienda dovrà implementare al fine di intercettare situazioni di crisi e prevenire la perdita di continuità aziendale ognuno riporta la sua personale interpretazione.
Un ottimo contributo lo fornisce Assonime, determinando un approccio flessibile per non appesantire l’impresa in termini sia organizzativi che economici situazione che finirebbe per far fallire la le legge sul nascere.
La forte differenziazione tra le imprese in termini dimensionali, di base societaria, di risorse e di organizzazione, pone chiaramente il tema di un’adeguatezza da realizzare sartorialmente evitando di ingessare l’azienda con un “programma” troppo pesante che la renderebbe poco efficiente. In questo i vincoli non sono solo di tipo economico - legati al livello di investimento di setup e di mantenimento degli adeguati assetti - ma anche di tipo organizzativo in funzione della quantità e qualità delle risorse umane utilizzate, e di governance, con la presenza o meno di un management indipendente e professionale.
“…Come è da tempo noto in dottrina, la crisi è un processo evolutivo a stadi nel quale crescenti livelli di difficoltà dell’impresa possono portare alla perdita della continuità aziendale e/o all’insolvenza. Mentre l’istituzione degli adeguati assetti organizzativi costituisce un obbligo per tutte le imprese collettive, lo scopo di questi dipende dalla condizione di salute dell’impresa. In una impresa sana, gli adeguati assetti organizzativi sono funzionali alla corretta gestione e vanno inquadrati in un’ottica di moderno risk management, accompagnato da una corretta architettura organizzativa e da una serie di strumenti gestionali tutti caratterizzati da adeguatezza. Quando invece l’impresa entra in una fase di difficoltà, agli adeguati assetti è richiesta non solo una funzione di monitoraggio tempestivo, ma anche di costituire un valido strumento di gestione della medesima. Assosime lega al termine “adeguati” una duplice accezione: sia alla natura e alla dimensione dell’impresa, sia alla capacità di intercettare tempestivamente ed efficacemente gli indicatori della crisi e di perdita della continuità aziendale. L’adeguatezza rispetto agli obiettivi della norma è chiaramente declinata nei diversi strumenti e nelle caratteristiche degli assetti (organizzazione, controlli, sistemi di gestione e di rilevazione contabile, strumenti di monitoraggio della performance quantitativo e qualitativo) che consentono di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale. Anche il riferimento temporale entra in gioco dinamicamente fotografando il momento in cui gli assetti vengono implementati ed usati; viene da se che un determinato controllo che in un’impresa sana potrebbe essere condotto con frequenza trimestrale in un’azienda in crisi dovrebbe essere condotto con periodicità più frequenti…”
L’unico neo rinvenibile nel documento di Assonime potrebbe rilevarsi il concetto di anteporre temporalmente l'interruzione della continuità alla crisi e all'insolvenza, quando evidentemente in più parti del corpo normativo viene espressamente chiarito che essa è un evento estremo da evitare il più possibile anche per la tutela della base occupazionale.
Di Mario Vacca 4 agosto 2019 - Il piano nazionale Impresa 4.0 prevede una serie di agevolazioni che generano l’individuazione di una figura così detta “Innovation Manager”, manager e società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto dell’omonima agevolazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) ha voluto disciplinare questa figura e con il decreto del 29 luglio 2019 ha comunicato le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli innovation manager. Le iscrizioni – ammesse soltanto tramite procedura informatica - saranno aperte dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.
L’iscrizione all’elenco comporta la verifica dei requisiti stabiliti in capo ai consulenti dall’articolo 5, comma 2 e comma 3 del decreto attuativo del 07 maggio 2019 ed è condizione necessaria affinché siano agevolabili in capo alle imprese committenti i costi per consulenze specialistiche manageriali in materia di:
• tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
• processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi intendendo l’applicazione di nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa dell’impresa nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro;
• processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi intendendo l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
L’incentivo alle imprese consiste in un contributo a fondo perduto sottoforma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, introdotto dall’articolo 1, commi 228, 230, 231, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) con l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti d’impresa.
Per L’iscrizione all’elenco occorre rispettare i seguenti requisiti:
1. Persone fisiche accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso:
• Unioncamere
• Associazioni di rappresentanza dei manager ed organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali
• Le Regioni, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità a analoghe
2. Persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• Dottorato di ricerca nelle seguenti aree:
- Scienze matematiche ed Informatiche;
- Scienze Fisiche;
- Scienze Chimiche;
- Scienze Biologiche;
- Ingegneria Industriale e dell’informazione;
- Scienze Economiche e statistiche;
• Master universitario di II livello nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 1 anno di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile
• Laurea magistrale nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 3 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile
• Svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
3. Società operanti nel settore delle attività di consulenza:
• con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente;
• società di capitali;
• non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• non soggette a condanne penali con sentenza definitiva;
• che abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di consulenza agevolabile e costituite da almeno 24 mesi
4. Società accreditate presso gli elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager od organizzazioni partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali oppure presso le Regioni o Province autonome, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità a analoghe.
In sede di presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (non più di 10) di manager in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche
5. i centri di trasferimento tecnologico in abito Industria 4.0
6. gli incubatori certificati di start-up innovative.
Nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione verrà pubblicato l’elenco completo.
Intanto si attende la pubblicazione del secondo provvedimento previsto dal decreto attuativo del 07 maggio 2019, che dovrebbe disciplinare termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo ed anche i criteri di valutazione delle domande e di assegnazione prioritaria delle risorse disponibili.
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