L'attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso impone all'imprenditore di allargare la propria area strategica d'affari oltre i confini nazionali.
Di Mario Vacca Parma 1 settembre 2018 - I colossi dell'E-commerce che si occupano delle "vendite a distanza" il più delle volte sono grandi società estere con sede in Unione Europea fuori da essa o nei cosiddetti "paradisi fiscali".
Nel caso in cui tali vendite superino precise soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, questi soggetti sono obbligati a tassare i beni venduti nel paese di destinazione.
Si dovrà quindi scegliere alternativamente se identificarsi ai fini IVA oppure nominare un rappresentante fiscale (la nomina è obbligatoria nel caso in cui le vendite vengano effettuate prevalentemente nei confronti di acquirenti privati).
Potrà essere nominata come rappresentante fiscale una persona fisica oppure una persona giuridica che abbia residenza o sede in Italia.
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA' E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
Misurarsi con la normativa e la burocrazia di un altro paese, oltre che con un nuovo mercato, comporta notevoli difficoltà che possono scoraggiare anche la più forte delle motivazioni. Generalmente l'imprenditore che desidera oltrepassare i confini nazionali ha di fronte a sé diverse opzioni, ognuna delle quali risponde ad esigenze strategiche specifiche, e ognuna delle quali comporta problematiche diverse. Prendendo, ad esempio, in esame il caso di un imprenditore intenzionato, non solo ad entrare in un mercato straniero con i propri prodotti, ma a stabilire una propria presenza fisica oltreconfine, si può concentrare l'analisi sulle seguenti tre possibilità:
1. Istituzione di un ufficio di rappresentanza;
2. Costituzione di una società di diritto locale.
3. Costituzione di una stabile organizzazione;
1. L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L'ufficio di rappresentanza rappresenta la soluzione più veloce, semplice e meno costosa per stabilire una minima presenza oltreconfine. Non presenta criticità o problematiche particolari, né dal punto di vita normativo né dal punto di vista operativo; esso infatti non gode di autonomia giuridica, neanche dal punto di vista fiscale non è soggetto al pagamento di imposte nel Paese in cui viene stabilito. Naturalmente l'ufficio di rappresentanza, non può esercitare alcuna attività di tipo gestionale, industriale o commerciale; esso deve limitare la propria operatività all'ambito promozionale, informativo e, per l'appunto, di rappresentanza; esso potrà, ad esempio, mostrare i prodotti ai potenziali clienti, ma non potrà concludere contratti. Può solo svolgere attività di natura preparatoria rispetto all'attività svolta dalla casa madre.
2. LA SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE La costituzione di una società di diritto locale rappresenta sicuramente la soluzione più radicale per l'imprenditore che desideri estendere i propri affari oltreconfine. La società di diritto locale, controllata dalla casa madre estera, ha ovviamente piena soggettività giuridica e tributaria nel Paese in cui viene costituita; essa cioè rappresenta un soggetto giuridico totalmente distinto dalla casa madre, ed in quanto tale pienamente soggetta alla normativa locale. Ciò significa che prima di poter trasferire la ricchezza prodotta, sottoforma di dividendi alla controllante estera, dovrà assolvere pienamente a tutte le obbligazioni tributarie del Paese in cui è stabilità, compresa l'eventuale imposizione sui dividendi in uscita. Il dividendo trasferito all'estero, poi, sconterà la tassazione secondo la normativa tributaria del Paese di destinazione, il quale potrà concedere un credito per le imposte pagate all'estero su tale dividendo. Nella quantificazione degli aspetti fiscali relativi alla distribuzione di dividendi dalla società straniera alla madre italiana, si dovranno considerare, oltre alle norme interne dei due Paesi interessati, anche l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritte dai due Paesi e l'eventuale applicabilità della c.d. Direttiva Madre-Figlia, la quale trova applicazione per i rapporti tra paesi UE allo scopo di eliminare la doppia imposizione sui dividendi transazionali.
3. LA STABILE ORGANIZZAZIONE (BRANCH) La stabile organizzazione viene descritta dalla normativa tributaria italiana, derivata a sua volta dalla normativa convenzionale OCSE, come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello stato. La stabile organizzazione, quindi, può essere costituita, ad esempio, da una sede direzionale, una succursale, o anche da uno stabilimento produttivo, situato in un Paese diverso dal Paese di residenza dell'impresa. Da un punto di vista giuridico la stabile organizzazione non costituisce un soggetto autonomo dalla "casa madre"; a tal proposito si dice che la stabile organizzazione non ha personalità giuridica. Da un punto di vista tributario, invece, la stabile organizzazione costituisce un vero e proprio soggetto passivo di imposta, del tutto autonomo dalla "casa madre", tenuto al pagamento delle imposte nel paese in cui è presente. Ciò significa che un'impresa non residente che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato italiano per mezzo di una sede fissa di affari sarà tenuta al pagamento delle imposte per i redditi prodotti in Italia. Come precedentemente detto, la norma italiana ha ereditato il concetto di stabile organizzazione dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE), mantenendo, però, alcune importanti differenze; per questo motivo è sempre di fondamentale importanza, prima di costituire una stabile organizzazione, verificare eventuali differenze tra la normativa interna ed estera e l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati; in quest'ultimo caso, è bene ricordare, la norma convenzionale prevale sulle norme interne
La stabile organizzazione consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell'insediamento e la rappresentanza stabile.
Deve, infatti, essere nominato un soggetto preposto all'esercizio della sede (ovvero la stabile organizzazione) che ha anche autonoma rappresentanza ed autonomia gestionale.
La società estera con sede secondaria in Italia è, obbligata ad iscriversi presso l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, e la sede secondaria è soggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività.
Quindi, in definitiva è possibile affermare che:
1) una società di diritto estero può lavorare in Italia a condizione che ivi istituisca una stabile organizzazione e si assoggetti alle normative tributarie e fiscali italiane.
2) ogni altra ipotesi di attività di una società estera in Italia, se basata su stabilità e continuità lavorativa non è lecita.
Di Mario Vacca 6 agosto 2018 - L'ultimo studio del notariato esamina gli interventi normativi con cui il legislatore, in sostanza ha riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata, accordando ad esse una serie di opportunità che riguardano l'organizzazione, il finanziamento all'impresa e la circolazione delle partecipazioni. In particolare si è previsto:
• estensione alle PMI in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario previste per le startup innovative;
• utilizzo di portali per la raccolta di capitali, mediante il recepimento della Direttiva Europea del 15 maggio 2014 n. 2014/65/eu, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e quindi prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle P.M.I.
Il quadro normativo che ne deriva fornisce alle s.r.l. che adeguino lo statuto tramite interventi notarili, connotazioni molto più simili a quelle di una società per azioni, fatto di non poco conto se pensiamo che le s.r.l. sono il modello societario più diffuso nel nostro ordinamento.
La nuova disciplina offre strumenti interessanti e nuove opportunità per le PMI che le sapranno cogliere.
In un mercato dinamico i momenti di discontinuità strategica (acquisizione o cessione di azienda, restartup, ingresso nuovi soci, etc) o familiare (passaggi genarazionali) possono essere sempre più frequenti e quindi una struttura societaria flessibile può essere utile a guidarli.
Lo studio del notariato è reperibile al seguente indirizzo: https://www.notariato.it/sites/default/files/101-2018-I.pdf
Le esigenze dell'impresa sono cambiate:
• internet, social e social marketing;
• velocità;
• innovazione;
• crescita dimensionale;
• compagine sociale aperta;
• bisogni formativi;
• nuove forme di finanziamento;
• nuove forme di comunicazione.
Noi di Gruppo R1 - http://www.gruppor1.eu / - abbiamo studiato un servizio di consulenza mirato alle PMI che hanno necessità di uniformarsi alle nuove regole del mercato senza dimenticare la tradizione aziendale ed i valori della famiglia. Un servizio che cuciamo come un vestito sulle caratteristiche del cliente.
La Guardia di Finanza ha avviato le verifiche dirette sui dati dei professionisti obbligati alla verifica della clientela in materia di norme antiriciclaggio.
Di Mario Vacca 4 agosto 2018 - La Guardia di Finanza, che in materia ha gli stessi poteri di accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate, ha avviato i controlli sui dati 2018 ed in merito potrà eventualmente rivolgersi ai professionisti obbligati alla verifica della clientela.
Si tratta dell'applicazione del Dlgs 60/2018, in adeguamento alle direttive europee in materi secondo cui G.d.F: ed agenzia delle entrate hanno accesso a tutti i documenti, ai dati, e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 231/2007.
Nell'ipotesi che un'autorità finanziaria estera chiedesse verifiche alle autorità italiane, queste ultime hanno fra i 70 e i 90 giorni di tempo per rispondere.
In generale, la Guardia di Finanza ha poteri per svolgere immediatamente indagini nel caso in cui ritenga ci siano rischi di elusione o evasione.
La norma dettata dall'articolo 648 ter 1, comma 4 c.p. in materia di autoriciclaggio si presta a diverse interpretazione laddove recita "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le atre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale".
di Mario Vacca Parma 29 luglio 2018 - Tra le interpretazione una è particolarmente usata nei ricorsi a favore del contribuente laddove viene interpretato che la destinazione personale delle somme sottratte a tassazione, cioè senza la "reimmissione" nel circuito economico, giustificherebbe la non punibilità del comportamento tenuto, a prescindere da ogni altra circostanza.
E' doveroso rammentare che, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, neanche la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute, vedasi Cassazione Penale, II Sez, sentenza n. 18308 del 21.03.2017.
La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta causa di non punibilità, in quanto a monte non sia stata posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l'identificazione dei beni proventi del delitto presupposto.
La sentenza Cassazione Penale, II Sez., n. 30399 del 07.06.2018, prende netta posizione sull'interpretazione da attribuire, secondo la quale il contribuente può andare esente da responsabilità penale solo nel caso di utilizzo o godimento dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad impedire l'identificazione della provenienza illecita e quindi, l'interpretazione secondo la quale la condotta fraudolenta tenuta dal contribuente non sarebbe stata punibile poichè il danaro proveniente dal delitto presupposto sarebbe stato utilizzato per chiudere un debito personale e pertanto per adempiere ad una propria obbligazione non è stata ritenuta idonea.
Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione ma anche la paradossalità di privilegiare una tesi secondo la quale sarebbe consentito al contribuente mettere in essere una condotta di autoriciclaggio beneficiando di una clausola di non punibilità.
di Mario Vacca Parma 26 luglio 2018 - L'Unità di Informazione Finanziaria (AIF) della Banca d'Italia ha reso noto che sono in fase di completamento le procedure per chiedere alle banche la segnalazione mensile delle transazioni in contante per le quali non sussistano ulteriori specifici elementi di sospetto.
Il provvedimento previsto dall'articolo 47, comma 1, del dl 231/2007, come modificato dal dlgs 90/2017, impone l'obbligo di trasmettere periodicamente alla UIF, i dati e le informazioni selezionate in base a criteri oggettivi circa le operazioni a rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Un prelievo o un versamento in contanti sopra i 10 mila euro fa scattare la comunicazione a Banca d'Italia. Dalla segnalazione non scatteranno immediatamente controlli o indagini ma l'informazione verrà inserito nel più ampio data base utilizzato dagli uomini di via nazionale per contrastare evasioni e criminalità internazionale.
L'operazione non viene considerata sospetta se non presenta collegamenti con altre operazioni di tipologia sospetta o non è effettuata da clienti con profili a rischio.
Comunque sia per evitare ogni eventuale comunicazione occorre porre molta attenzione tra il limite massimo giornaliero di € 3.000,00 ed il limite mensile di € 10.000,00.
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