La determinazione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici) non avviene più con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (un atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo non sottoposto ad alcun controllo preventivo di legittimità), ma con una legge di delega ex art. 76 della Costituzione (la delega è proprio nell' art. 3 del ddl Calderoli) per cui il Governo della Repubblica dovrà adottare, entro ventiquattro mesi (due anni), i rispettivi decreti legislativi delegati.
Sul punto due precisazioni:
- Il disegno di legge Calderoli non attribuirà alcuna autonomia alle Regioni, dal momento che costituisce una mera attuazione dell'art. 116, comma 3, del Testo costituzionale. È necessaria, infatti, una legge di autonomia negoziata ad hoc, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei loro componenti, sulla base (e non in conformità) all'intesa tra lo Stato e la Regione interessata;
- l'emendamento Balboni (concordato o meno con il Ministro senza portafoglio per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli) allunga certamente i tempi e questo un problema politico lo pone tra FDI e Lega.
Se, da una parte, la modifica Balboni ed altri è intelligente e soddisfa la riserva di legge (relativa: così Trucco) che la Costituzione vigente, nell'art. 117, comma 2, lett. m) Cost., pone laddove bisogna definire i Lep, dall'altra la legge (rectius i vari d.lgs.), vista l'importanza di garantire una uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti (sent. n. 88/2003 Corte cost.), dovrà, ha precisato il giudice delle leggi, a loro volta determinare "adeguate procedure e precisi atti formali" per pervenire alle semplificazioni ed articolazioni ulteriori che si renderanno necessarie (cfr. sent. 134/2006 Corte cost.).
Il che significa che, tra approvazione del ddl Calderoli, attuazione dei decreti delegati e degli atti formali secondari e l'eventuale via libera alla legge di autonomia negoziata (con maggioranza assoluta in entrambi i due rami del Parlamento italiano), le maggiori competenze richieste da Veneto, Lombardia ed Emilia/Romagna correranno il rischio di non trovare concretizzazione entro il 2027, scadenza naturale della attuale legislatura.
A questo punto sia consentita una domanda: siamo sicuri che l'art. 116, comma 3, Cost. risponda alle legittime richieste autonomistiche? Non si corre il rischio di ottenere frammenti di competenze, poiché, sulle materie, pendono i criteri di individuazione elaborati dalla Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V del 2001 (la prevalenza, la chiamata in sussidiarietà di cui alla sentenza n. 303/2003, la trasversalità, l'uniformità) che andranno a sottrarre alle Regioni molti ambiti di legislazione? Perché, allora, non di declina l'autonomia in termini di politiche pubbliche?
Testo emendamento sen. Balboni:
"1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197".
(Daniele Trabucco)