Al di là delle recenti sentenze della Corte costituzionale n. 14, n. 15 e n. 16 del 2023, in cui il giudice delle leggi, diversamente da altre pronunce, si è appiattito sulle risultanze degli organismi internazionali e nazionali in favore della vaccinazione contro l'agente virale Sars-Cov2, tralasciando il carattere continuamente evolutivo delle acquisizioni scientifiche (sent. n. 151/2009 in materia di procreazione medicalmente assistita) che avrebbe potuto lui stesso rilevare attraverso un sapiente esercizio dei suoi poteri istruttori, ritengo che la dottoressa Zanda abbia tentato una lettura "coerente" delle disposizioni normative con l'intero sistema costituzionale per una tutela immediata dei diritti coinvolti.
È ovvio che l'interpretazione deve sempre reggere alla "lettera della norma", aspetto difficilmente raggiungibile laddove si stabilisce che il vaccino ed il c.d. "green pass" costituiscono strumenti funzionali a prevenire la diffusione del virus (per cui era necessario sollevare la questione di costituzionalità), ma è innegabile che non si possa parlare di errore di diritto.
Come insegna san Tommaso d'Aquino (1225-1274) l'errore è "approbare falsa pro veris", ossia l'affermazione di una cosa falsa spacciata per verità e non certamente l'enunciazione di una verità (il fallimento del vaccino e del green pass rispetto allo scopo stabilito dal legislatore d'urgenza) che ha messo a nudo il dogmatismo scientistico dominante.
(Daniele Trabucco)