Le rispettive decisioni hanno stanziato anche i relativi importi poi aumentati da successive decisioni del medesimo Consiglio e determinato la durata, anch’essa, poi, implementata.
Le decisioni del Consiglio dell’Unione Europea si inseriscono nel quadro dello strumento europeo per la pace istituito con decisione 2021/509 del Consiglio dell’Unione Europea del 22 marzo 2021 volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale.
L’articolo 5 di detta decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2021/509 prevede, però, che qualora uno Stato membro si astenga dal voto e formuli, ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 1 del Trattato Ue, una dichiarazione formale di astensione non è obbligato a contribuire al finanziamento della operazione deliberata. L’articolo 31 paragrafo 1 del Trattato prevede, a sua volta, che qualora uno Stato membro dichiari formalmente di astenersi non è obbligato ad applicare la decisione anche se la stessa impegna l’Unione prevedendo come unica conseguenza che lo Stato membro del Consiglio che si sia astenuto, debba astenersi dall’intraprendere azioni che possano contrastare od impedire l’azione dell’Unione.
Già sotto questo primo profilo, quindi, è di tutt’evidenza come l’Italia a suo tempo (all’epoca vi era l’Esecutivo presieduto dal Prof. Mario Draghi) avrebbe potuto in seno al Consiglio Ue astenersi dal deliberare la fornitura di armi; decisione che non avrebbe avuto alcuna conseguenza tanto più se si considera che l’articolo 31 paragrafo 1 del Trattato sull’Unione prevede che gli altri Stati membri rispettino la decisione dello Stato che abbia dichiarato di astenersi in seno al Consiglio Ue.
Non solo ma ancora più interessante può essere, ai fini di una valutazione della posizione dell’Italia, l’articolo 5 paragrafo 3 sempre della decisione del Consiglio istitutiva dello strumento europeo per la pace. Tale norma infatti prevede, nel caso in cui uno Stato abbia dichiarato di astenersi con riferimento alla delibera di una misura di assistenza che consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, che lo Stato medesimo non contribuisca ai costi di tale misura di assistenza, essendo tenuto solamente a versare un contributo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle relative alla fornitura di materiali e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.
Vi era, quindi, la possibilità per l’Italia di astenersi in seno al Consiglio Ue, posizione che, sarebbe stata sicuramente più conforme all’articolo 11 della Costituzione e con il diritto internazionale pubblico. Ricordiamo che ad oggi la Repubblica di Ucraina non è uno Stato membro dell’Unione europea, non fa parte del Patto atlantico e manca a tutt’oggi una delibera del Consiglio di Sicurezza dell’Onu implicante l’uso della forza.
(*) Autori
Daniele Trabucco
Filippo Borelli