Giovedì, 02 Giugno 2022 16:56

Libertà infrante: riflessioni sulla sentenza n. 127/2022 della Corte Costituzionale In evidenza

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 Di Avv. Sabrina Zaccaria 2 giugno 2022 - Con la sentenza n. 127/2022 pubblicata il 26 maggio 2022 la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, degli art. 1, comma 6 e art 2, comma 3 del D.L. 33/2020 con i quali si vieta la mobilità  dalla propria abitazione o  dimora alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena in quanto  risultate positive al virus  COVID-19 e, in caso di inosservanza, prevede l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi  e dell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

In particolare, come si legge al punto 6 della summenzionata sentenza secondo la Corte Costituzionale “la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria recata dall’art. 1, comma 6,  DL 33/2020  non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto e quindi non incide sulla libertà personale”

La Corte, dunque, ritiene che il DL 33/2020 non viola il principio della libertà personale per due ordini di ragioni:

  • in caso di quarantena non c’è coercizione fisica perché, secondo la Corte Costituzionale, il soggetto sottoposto a quarantena non è costretto con la forza a sottoporvisi, rimanendo libero di infrangere l’obbligo, salvo l’assoggettamento a ben gravi conseguenze penali (in pratica una libertà fittizia ndr);
  • la quarantena viene disposta sulla base di esami diagnostici obiettivi che, sempre secondo i Giudici Costituzionali, fugano ogni pericolo di «arbitrarietà e di ingiusta discriminazione» (richiamando la sentenza n. 68 del 1964).

In poche parole, la Corte Costituzionale afferma che la quarantena, seppur obbligo imposto da una legge, non costituisce espressione di un potere di coazione sulla persona da parte dello Stato e, in quanto tale, non si pone come strumento limitativo della libertà personale.

Tale argomentazione giuridica, tuttavia, è accompagnata dalla consapevolezza dei Giudici costituzionali che, se considerassimo la quarantena come strumento limitativo della libertà personale, lo Stato potrebbe esercitare tale potere di coazione solo in presenza di determinate circostanze nonché  nel rispetto di determinate forme, ovvero di un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Insomma, per uscire dall’empasse i Giudici giungono ad affermare che la quarantena imposta dall’art. art. 1, comma 6, DL 33/2020 obbliga all’isolamento senza però menomare la libertà fisica e morale dell’individuo.

I passaggi di tale ragionamento restano confusi, così come confuso è il richiamo alle precedenti pronunce della stessa Corte in riferimento al principio tradizionale dell’Habeas Corpus, quale strumento di garanzia e mezzo di bilanciamento tra il potere costitutivo (dello Stato) di comprimere in modo arbitrario il diritto alla libertà personale e il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’individuo.

Dimentichiamo però che nella sentenza n. 30 del 1962 la stessa Corte Costituzionale affermava che la garanzia dell’habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all’altrui potere, mentre – ovviamente - non riguarda oneri volontariamente assunti che non comportano alcuna degradazione giuridica e non ledono in alcun modo la dignità del soggetto (Corte Cost. Sent. n. 99/1980).

Dunque il principio dell’habeas corpus, senza alcun dubbio, si presenta come metro di valutazione del supremo principio di inviolabilità della libertà personale che deve essere tutelata contro tutte le ipotesi di mortificazione della dignità dell’uomo che si verificano ogni qual volta vi sia assoggettamento  all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale (sent. 105/2001).

Posto che la quarantena, laddove non sia volontariamente scelta dal soggetto risultato positivo al virus, sia imposta da una legge la quale prevede come conseguenza della sua violazione l’ assoggettabilità a procedimento penale, lungi dall’essere considerata una “prescrizione medica” sulla base di un test la cui attendibilità scientifica (contrariamente a quanto si legge nella sentenza) è discutibile e non affidabile al 100%, ci resta da capire come una norma avente carattere impositivo e precettivo non sia da considerare ingerente sulla sfera della libertà personale degli individui e, dunque, come sia possibile che provvedimenti di tale natura non debbano essere sottoposti al controllo giurisdizionale sulla proporzionalità e l’adeguatezza delle restrizioni imposte.

Sarebbe importante, invece, soffermare l’attenzione su una circostanza rilevante e cioè che anche in un’emergenza pandemica, se si comprime la libertà personale, è necessario osservare la garanzia di giurisdizione e ciò in quanto, la quarantena costituisce sempre e comunque una compromissione della libertà personale.

Una diversa interpretazione presterebbe il fianco a future violazioni della libertà personale di ciascun individuo che, sulla base di un dettato normativo (sovente frutto di scelte meramente politiche), subirebbe una compromissione della sua sfera di libertà personale, senza che questa possa essere sottoposta al vaglio di legalità, al pari di tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale.

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Avv. Sabrina Zaccaria